Fiscalizzazione dell’abuso non incide sull’acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania n. 8585 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, si perfeziona di diritto allo scadere del termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento che ne accerta l’avvenimento ha natura meramente dichiarativa e certificativa. Tra il diniego della fiscalizzazione dell’abuso e l’ordinanza di acquisizione non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria, ma di mera alternatività: i due istituti operano su presupposti diversi. L’istanza di fiscalizzazione presentata dopo la scadenza del termine di spontanea demolizione è ininfluente sull’effetto acquisitivo già maturato.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un immobile, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere realizzate in difformità dai titoli edilizi, sulla scorta dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione.

L’ordine demolitorio era già stato oggetto di impugnazione, respinta con sentenza confermata in appello. Nelle more, il ricorrente ha presentato istanza di fiscalizzazione ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, sostenendo l’impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte legittima. Il Comune non ha riscontrato l’istanza e ha notificato l’atto di acquisizione. Di qui il ricorso, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale disattende l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando che il ricorrente è destinatario del provvedimento di acquisizione e, quindi, legittimato a contestare i presupposti del perfezionamento della fattispecie acquisitiva.

Nel merito, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’atto di accertamento dell’inottemperanza è dichiarativo di un effetto già verificatosi. La prospettata impossibilità di demolire senza pregiudizio della parte legittima può impedire l’esecuzione in danno dell’ordine, ma non l’effetto acquisitivo dell’area di sedime, contemplato come automatico dalla legge.

Il Tribunale esclude un rapporto di pregiudizialità necessaria tra diniego di fiscalizzazione e ordinanza di acquisizione, configurando piuttosto un rapporto di alternatività. L’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 disciplina l’abuso totale; l’art. 34 riguarda la difformità parziale e l’ineseguibilità tecnica del ripristino. I presupposti sono diversi e i vizi dell’uno non si traducono in illegittimità derivata dell’altro.

Su questa base, i primi due motivi sono infondati. L’ordinanza di demolizione è stata notificata con assegnazione di novanta giorni; l’istanza di fiscalizzazione è stata presentata molto dopo la scadenza, quando la fattispecie acquisitiva era già perfezionata. Il Comune, con l’adozione del provvedimento impugnato, si è implicitamente determinato respingendo l’istanza: nessun silenzio inadempimento è configurabile.

Anche il terzo motivo è respinto. Pur essendo l’acquisizione vincolata, l’amministrazione deve motivare l’apprensione di aree ulteriori. Nel caso di specie la superficie aggiuntiva è funzionale al transito dei mezzi per la demolizione e non supera il limite di dieci volte l’area di sedime. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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