Ordine di esecuzione del giudicato per la carta docente e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 417 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni, concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/97) per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorre dalla notificazione della sentenza e, una volta decorso infruttuosamente, legittima la proposizione del ricorso per l’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. Accogliendo la domanda, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali sulla somma oggetto del giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza a quello dell’effettivo adempimento, spontaneo o sostitutivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione il beneficio. Non avendo ricevuto esecuzione, nonostante la notifica e il passaggio in giudicato della pronuncia, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che, alla luce della documentazione prodotta e della mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, sussistono i presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Il giudice accerta che il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 era scaduto, essendo la sentenza stata notificata all’Amministrazione in data 11 febbraio 2025.
Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che provvederà entro i successivi sessanta giorni su richiesta della ricorrente, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
Il TAR accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto in base al giudicato. Il termine iniziale è individuato nel giorno di notificazione della sentenza, mentre il termine finale è quello dell’adempimento spontaneo o, in mancanza, dell’esecuzione sostitutiva da parte del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 1.000,00 euro, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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