Giudicato amministrativo e sopravvenienze: il diniego per saturazione del fabbisogno è legittimo (Cons. Stato n. 10390 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che accerta l’obbligo di provvedere non impone all’Amministrazione di recepire acriticamente il parere favorevole acquisito in corso di procedimento. La legittimità del provvedimento finale va valutata alla stregua della disciplina e della realtà fattuale vigenti al momento della sua adozione, dovendo l’Amministrazione considerare le sopravvenienze giuridiche e fattuali intervenute. Il diniego di accreditamento motivato dalla saturazione del fabbisogno sanitario regionale è pertanto legittimo, non essendo configurabile un diritto di priorità delle procedure di riconversione rispetto ai nuovi accreditamenti in difetto di un fondamento normativo. Resta salva la tutela risarcitoria per il ritardo nella conclusione del procedimento.
Il Fatto
Una società già accreditata per sessanta posti letto di casa protetta aveva chiesto la riconversione delle proprie attività, domandando l’accreditamento per dieci prestazioni semiresidenziali per anziani e quattro prestazioni di assistenza domiciliare integrata. Con una precedente sentenza il TAR Calabria aveva accertato la conclusione della fase istruttoria e aveva ordinato al Commissario ad acta e alla Regione di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza.
Il commissario ad acta aveva rilasciato l’accreditamento per parte dei posti richiesti, lasciando in sospeso le prestazioni semiresidenziali e quelle domiciliari. Il nuovo commissario aveva richiesto un parere all’Azienda Sanitaria Provinciale, che si era espresso in senso negativo per la saturazione del fabbisogno alla luce della nuova programmazione regionale. Il TAR ha respinto l’impugnazione e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la portata del giudicato formatosi sulla precedente decisione. Quel giudicato aveva accertato la conclusione della fase istruttoria e la formazione del silenzio inadempimento, ma si era limitato a ordinare all’Amministrazione di pronunziarsi con provvedimento espresso. Non conteneva, quindi, alcun vincolo a confermare l’esito favorevole del parere reso dall’Organismo Tecnico Accreditante.
La richiesta di un nuovo parere all’Azienda Sanitaria è considerata legittima in ragione del notevole tempo intercorso e dell’adozione, nelle more, del decreto commissariale di programmazione della rete territoriale, in sostituzione del precedente. L’Amministrazione, anche a seguito di un giudicato che accerti l’obbligo di provvedere, deve tener conto delle sopravvenienze giuridiche e fattuali.
La Corte riconosce che l’appellante ha ragione su un punto: la nuova disciplina non ha comportato di per sé una riduzione del fabbisogno. La saturazione è derivata dall’inerzia amministrativa, durante la quale altre strutture sono state accreditate. Tale circostanza non rende però illegittimo il diniego.
L’appellante non contesta che la saturazione costituisca ragione sufficiente per negare l’accreditamento, ma pretende una priorità delle procedure di riconversione rispetto ai nuovi accreditamenti. Il Collegio rileva che tale pretesa non è sorretta da alcun fondamento normativo, che non viene approfondito l’iter dei nuovi accreditamenti e che i relativi provvedimenti non sono stati impugnati.
L’appello è pertanto respinto. Da un lato, dalla precedente sentenza non derivava il vincolo di tener fermo il parere positivo a fronte di sopravvenienze; dall’altro, non è sindacabile in quella sede la legittimità dell’accreditamento di altre strutture. La Corte segnala che, ricorrendone i presupposti, l’appellante potrà domandare tutela risarcitoria per i danni derivati dal ritardo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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