Giudizio di ottemperanza e obbligo di esecuzione del titolo (TAR Campania n. 1776 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., è esperibile quando il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e l’Amministrazione non vi abbia dato esecuzione nel termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. All’accoglimento del ricorso consegue l’ordine di puntuale e integrale pagamento delle spettanze, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alla penalità di mora nei limiti degli interessi legali. Il compenso del commissario è liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La ricorrente agiva dinanzi al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza di una sentenza di accoglimento resa dal Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro, all’esito di un precedente giudizio. Il titolo era divenuto cosa giudicata perché non impugnato nel termine di sei mesi dal deposito, come attestato da apposita certificazione di passaggio in giudicato.
L’Amministrazione resistente non aveva dato esecuzione al decisum, così la parte interessata proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento delle spettanze rivendicate e l’applicazione delle misure coercitive previste dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Rilevano, in particolare, la mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Quanto al compenso del commissario, è stato chiarito che sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio e all’art. 56 per le ulteriori spese, oltre che all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare Min. Tesoro n. 75 del 3.12.1991. La relativa parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dall’ultimo atto di esecuzione della sentenza, e non dal deposito della relazione.
È stata inoltre disposta, a carico dell’Amministrazione e a favore della ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza, tenendo conto della non particolare complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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