Ordinanza demolizione atto dovuto vincolato ma condono ostativo (TAR Lazio n. 803 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente realizzate costituisce atto dovuto e vincolato, sicché non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche, regolata rigidamente dalla legge. Il provvedimento repressivo è condizionato esclusivamente dall’accertamento dell’obiettiva abusività dell’intervento edilizio, restando estranea qualunque ulteriore valutazione in ordine all’incidenza dello stesso sul tessuto urbanistico esistente. La legittimità dell’ordine di demolizione non è inficiata dalla dedotta carenza di legittimazione passiva del destinatario che, in qualità di contitolare del diritto reale sull’area, abbia continuato a interloquire con l’Amministrazione, né dal richiamo erroneo a un’istanza di condono edilizio che sia stata respinta con diniego divenuto definitivamente efficace.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di una pluralità di opere abusive realizzate su un terreno censito al catasto terreni. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990, il travisamento dei fatti e la carenza di legittimazione passiva, non essendo proprietaria dell’area né autrice dell’abuso, nonché l’eccesso di potere per mancata valutazione della compatibilità dell’intervento con il contesto urbanistico consolidato.
Il Comune si è costituito in giudizio, depositando documentazione sulla vicenda proprietaria e sulla pratica di condono avviata dal coniuge della ricorrente, poi deceduto, e fornendo chiarimenti sugli atti di accertamento della Polizia Municipale. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo osservando che la partecipazione procedimentale della ricorrente è già avvenuta nell’ambito della pratica di condono edilizio, nell’ambito della quale ella ha presentato osservazioni. Quanto all’ordinanza di demolizione, il Collegio ribadisce, sulla scorta di un condiviso orientamento giurisprudenziale, che essa è atto dovuto e non richiede la comunicazione di avvio, configurandosi come misura sanzionatoria regolata rigidamente dalla legge.
Quanto al secondo motivo, il dedotto difetto di motivazione è smentito dal raffronto tra la censura e il contenuto del provvedimento, che richiama espressamente cinque distinti atti di accertamento della Polizia Municipale. La contestazione risulta pertanto priva di fondamento.
Il terzo motivo, articolato su due profili, è parimenti rigettato. Sulla doglianza relativa alla carenza di legittimazione passiva, il Collegio valorizza le difese del Comune: la ricorrente, anche dopo la morte del coniuge, ha continuato a interloquire con l’Amministrazione, in qualità di contitolare del bene acquistato in regime di comunione legale, e ancora nel 2013 risultava titolare di diritti reali sull’area. Sul secondo profilo, relativo all’asserita pendenza del condono per le opere diverse dalla tettoia, il Collegio osserva che il diniego richiama l’intera istanza di condono, riferita a tutti gli interventi, ed è divenuto definitivamente efficace. Nessun dubbio residua sulla legittimità del diniego, poiché l’area è soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, che impedisce la sanabilità dei manufatti ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 326/2003 e dell’art. 3 della legge regionale n. 12/2004.
Il quarto motivo è respinto sul rilievo che il provvedimento di demolizione è atto vincolato, condizionato esclusivamente dall’accertamento dell’obiettiva abusività dell’intervento, al quale resta estranea ogni valutazione dell’incidenza del provvedimento repressivo sul tessuto urbanistico esistente. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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