Inottemperanza del Ministero all’ordine di pagamento delle retribuzioni professionali docenti (TAR Lombardia n. 1837 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione che non abbia provveduto, nel termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, al pagamento delle somme stabilite dal giudicato formatosi davanti al giudice ordinario del lavoro. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non costituisce automatica conseguenza dell’inottemperanza, dovendosi escludere qualora la sua applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Tra tali ragioni rilevano i vincoli normativi e di bilancio gravanti sul debitore pubblico e l’esiguità del debito, che rende la penalità eccessivamente afflittiva.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza di condanna che riconosceva il diritto alle retribuzioni professionali docenti maturate durante un servizio prestato a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, con un importo liquidato in poco più di seicento euro, oltre agli accessori.

Notificata ritualmente la sentenza al Ministero, trascorreva il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, senza che l’amministrazione adottasse alcun provvedimento di pagamento. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, chiedendo l’emissione dei provvedimenti concessivi della liquidazione e, in caso di ulteriore ritardo, la condanna al pagamento di una somma aggiuntiva ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato documentale. Il titolo azionato è passato in giudicato, è stato notificato ritualmente e da esso è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte palesano che l’amministrazione non ha corrisposto alcunché, neppure in via parziale.

La resistente, costituitasi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto e non ha offerto alcuna indicazione utile. Il credito non risulta pertanto contestato né nell’an né nel quantum. Da qui la declaratoria di inottemperanza del Ministero, con assegnazione del termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per eseguire integralmente i pagamenti.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, fissando un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per dare corso al pagamento. Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato secondo il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La parte della domanda relativa alla penalità di mora è invece respinta. Il Collegio richiama la Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. esclude le astreintes quando l’applicazione risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive.

Nel caso esaminato rilevano, da un lato, le difficoltà di adempimento collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica; dall’altro, l’esiguità del debito, che rende la misura invocata eccessivamente afflittiva. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del ricorrente unitamente agli oneri di legge e al rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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