Proroga del termine per la verificazione e conferma dell’udienza pubblica (TAR Puglia n. 675 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’istanza di proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione presentata dall’Organo ausiliario, motivata dalla necessità di acquisire documentazione richiesta all’amministrazione e non ancora pervenuta, deve essere accolta dal giudice, il quale provvede a confermare l’udienza pubblica già fissata per la trattazione dei ricorsi riuniti. Il provvedimento di proroga non incide sul thema decidendum e non richiede la preventiva fissazione di una nuova udienza, limitandosi a posticipare il termine istruttorio e a confermare la data già calendarizzata per la discussione del merito.
Il Fatto
La controversia trae origine da due distinti ricorsi, proposti da due parti diverse, entrambi diretti all’annullamento di provvedimenti con i quali il Comune di Barletta aveva disposto l’annullamento in autotutela di altrettanti titoli edilizi. In particolare, con il ricorso n. 393/2024 è stata impugnata l’ordinanza del 31 gennaio 2024, con cui sono stati annullati i titoli edilizi relativi a lavori che avevano comportato aumenti di volumetria e variazioni essenziali, qualificati come interventi di nuova costruzione non consentiti in zona B2, sulla base di pregresse pronunce del Tribunale di Trani e della Corte di appello di Bari. Con il ricorso n. 462/2024 è stata invece impugnata l’ordinanza del 31 gennaio 2024, recante l’annullamento di una DIA del 2007, di permessi di costruire in sanatoria e di un permesso di costruire del 2011 per cambio d’uso.
I ricorsi, all’esito della riunione, sono stati affidati ad un’istruttoria tramite verificazione. A causa della mancata accettazione dell’incarico da parte del primo verificatore, questa Sezione ha provveduto alla nomina di un nuovo Organo ausiliario con ordinanza del 24 febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il nuovo Verificatore, con istanza del 18 maggio 2026, ha chiesto una proroga di trenta giorni del termine per il deposito della relazione, originariamente fissato al 26 maggio 2026. Tale richiesta è stata motivata dalla necessità di acquisire la documentazione richiesta al Comune di Barletta, non ancora pervenuta all’Organo ausiliario.
Il TAR, valutata l’istanza, l’ha ritenuta meritevole di accoglimento, disponendo la proroga del termine per il deposito della relazione di verificazione sino al 15 luglio 2026. Il Collegio ha, inoltre, confermato l’udienza pubblica già fissata per la trattazione dei ricorsi riuniti, fissata per il 17 novembre 2026.
La decisione si inserisce nel quadro dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che può disporre la verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. La norma attribuisce al Collegio il potere di disporre, anche d’ufficio, i mezzi di prova ritenuti necessari, valutando le istanze presentate dalle parti e dagli ausiliari. La proroga concessa trova fondamento nella necessità di garantire l’effettività dell’istruttoria, consentendo all’Organo ausiliario di completare l’attività di acquisizione e valutazione della documentazione necessaria.
Il provvedimento, di natura meramente ordinatoria, non definisce il giudizio, ma si limita a regolare lo svolgimento dell’istruttoria. La conferma dell’udienza pubblica del 17 novembre 2026, nonostante la proroga del termine istruttorio, dimostra la volontà del Collegio di assicurare la celere definizione del processo, evitando ulteriori rinvii.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.