Valore aree edificabili da delibera comunale e prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 6355 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delibera con la quale il Comune determina periodicamente, per zone omogenee, i valori delle aree edificabili costituisce fonte di presunzioni hominis e non ha natura imperativa. Essa delimita il potere di accertamento dell’ente impositore e opera, con eventuale portata retroattiva, come indice di valutazione per l’amministrazione e per il giudice, con funzione analoga agli studi di settore. Il contribuente può contestare il valore così accertato offrendo prova contraria, purché fondata su elementi specifici idonei a contraddire quelli desunti dai valori delle aree circostanti. Il giudice tributario, ove ritenga raggiunta la prova che a un’area edificabile non possa applicarsi il valore stimato dal Comune, può disattenderlo e procedere, su istanza di parte, ad autonoma stima secondo i parametri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992. La mancata impugnazione della delibera non preclude al giudice la disapplicazione, ai sensi dell’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento. La controversia ha ad oggetto l’IMU dovuta per l’anno 2013, con le sanzioni per omessa dichiarazione, relativamente a terreni edificabili posseduti in un Comune della Provincia di Pavia.
Il giudice del gravame ha ritenuto più attendibile il valore delle aree edificabili fissato dall’ente impositore sulla base di una relazione di stima dell’Ufficio Tecnico Comunale, confermato nelle successive delibere consiliari, rispetto a quello proposto dall’elaborato tecnico di parte. Le critiche della contribuente si risolverebbero in una stima alternativa astratta. Il Comune resiste con controricorso e la ricorrente deposita memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società denuncia nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 62 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR non abbia dato risposta specifica ai motivi di appello. La Corte respinge la censura: il tessuto motivazionale non è esemplare, ma il decisum non è né criptico né acritico e sono percepibili le ragioni del rigetto.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 5 e 62 d.lgs. n. 504 del 1992, avendo la base imponibile IMU delle aree edificabili trovato fondamento esclusivamente in una delibera del Consiglio comunale. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare Cass. n. 17248/2019, secondo cui la delibera prevista dall’art. 59 d.lgs. n. 446 del 1997 è fonte di presunzioni hominis e non impedisce la rideterminazione dell’imposta.
Analoga possibilità di prova contraria è riconosciuta al contribuente, trattandosi di atto che ha solo il fine di delimitare il potere di accertamento del Comune e che, non avendo natura imperativa, integra un indice di valutazione con funzione analoga agli studi di settore (tra le altre, Cass. n. 11443/2023; n. 17246/2019; n. 15552/2010). Il dato presuntivo diventa superabile ove siano acquisiti atti pubblici o privati dai quali risultino elementi sufficientemente specifici in grado di contraddirlo.
Il giudice tributario, pertanto, se ritiene raggiunta la prova che a un’area non possa applicarsi il valore comunale, può disattenderlo e procedere ad autonoma stima con i parametri dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504 del 1992. La sentenza impugnata non è censurabile, avendo disatteso con giudizio fattuale riservato al giudice di merito le risultanze contrarie, giudicate inattendibili e frutto di un astratto giudizio estimativo. Non vizia la ratio decidendi il riferimento alla «pur possibile» impugnazione delle delibere, poiché l’art. 7, comma 5, d.lgs. n. 546 del 1992 consente al giudice tributario di disapplicare l’atto generale, e il mancato esercizio di tale azione da parte del contribuente non preclude la disapplicazione.
Quanto al terzo motivo, relativo alle sanzioni e all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997, la censura è inammissibile: nell’ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’enunciazione delle ragioni delle due sentenze conformi e la dimostrazione della loro diversità (da ultimo, Cass. n. 5947/2023). Nel merito, alla contribuente è stata contestata l’omessa originaria dichiarazione delle aree imponibili, omissione reiterata nel tempo, e non l’omessa denuncia delle variazioni di valore. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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