Giudicato di usucapione non opponibile al terzo estraneo al giudizio (Cass. civ. Sez. II n. 1434 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato sostanziale opera soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell’azione e presuppone che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi, restando irrilevante l’eventuale identità delle questioni giuridiche o di fatto. Ne consegue che la sentenza con cui è stata accolta una domanda di usucapione non è opponibile al soggetto che non ha partecipato a quel giudizio. In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità, allegarne l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito e indicare, in virtù del principio di autosufficienza, in quale specifico atto ciò sia avvenuto.
Il Fatto
Un soggetto convenne in giudizio il detentore di un fondo, chiedendo l’accertamento della detenzione sine titulo e la condanna al rilascio. Il convenuto si costituì spiegando domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accolse la domanda attorea, condannando il convenuto al rilascio; la Corte d’Appello rigettò l’impugnazione, qualificando la domanda come rivendica fondata sulla prova dell’acquisto della proprietà a titolo originario.
Gli eredi del convenuto proposero ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 948 e 2697 cod. civ. Assunto centrale: una sentenza di usucapione passata in giudicato, resa nei confronti di altro soggetto, avrebbe travolto la donazione con cui il bene era pervenuto all’attore, rendendo nulla l’alienazione e non assolta la probatio diabolica.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, muovendo dall’art. 360-bis cod. proc. civ. e dal precedente delle Sezioni Unite n. 7155 del 2017. Il passaggio decisivo riguarda l’opponibilità del giudicato formatosi sul riconoscimento dell’usucapione: esso opera solo tra le parti del relativo processo, sicché la sentenza resa contro altro soggetto non può essere opposta a chi non vi ha partecipato. Nella specie manca il requisito dell’identità soggettiva.
La Corte richiama l’indirizzo secondo cui l’autorità del giudicato sostanziale presuppone la comunanza, oltre che dei soggetti, del petitum e della causa petendi, restando irrilevante l’identità delle questioni giuridiche o di fatto (Sez. I, Ord. n. 15817 del 2021). La tesi del ricorrente, secondo cui l’usucapione retroagirebbe al momento dell’iniziale relazione con il bene, non supera dunque il difetto di opponibilità.
Un secondo e autonomo profilo di inammissibilità investe la specificità del motivo. Il ricorrente non indica da quando sarebbe iniziato il possesso né in quale data sarebbe maturata l’usucapione, come accertato nella sentenza impugnata. La censura introduce inoltre una questione di diritto nuova, non affrontata nel merito, senza indicare l’atto in cui sarebbe stata sollevata.
La Corte ribadisce il principio di autosufficienza: chi prospetta in cassazione questioni non trattate nella sentenza impugnata deve allegarne la deduzione in merito e indicare lo specifico atto processuale, essendo preclusa la prospettazione di temi nuovi (Sez. II n. 20694 del 2018, Sez. VI-1, Ord. n. 15430 del 2018). Il ricorso è quindi inammissibile; nulla sulle spese, non essendovi altre parti costituite oltre i ricorrenti. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.