Stabilizzazione del docente a termine esclude il danno da abuso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10548 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’immissione in ruolo del docente a tempo determinato conseguita in forza del sistema di reclutamento fondato sulle iscrizioni nelle graduatorie provinciali, senza partecipazione ad alcun concorso, costituisce misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica a sanzionare l’abuso nel ricorso al contratto a termine e a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione. Tale stabilizzazione attribuisce al lavoratore il medesimo bene della vita in diretta connessione con il sistema di reiterazione delle assunzioni a termine. Ne consegue che è escluso il risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine, gravando sul lavoratore l’onere di allegare e provare danni diversi e ulteriori. La clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE impone invece il riconoscimento della progressione economica legata all’anzianità maturata, con disapplicazione della disciplina interna contrastante.
Il Fatto
Un docente a tempo determinato della Provincia autonoma di Trento aveva convenuto in giudizio l’amministrazione per ottenere le differenze retributive connesse agli scatti di anzianità che sarebbero maturati se il rapporto fosse stato a tempo indeterminato. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale.
La Corte d’appello di Trento aveva rigettato il gravame dell’amministrazione e, accogliendo l’appello incidentale del lavoratore, aveva condannato la Provincia al pagamento di sette mensilità della retribuzione globale di fatto a titolo di risarcimento del danno da abusivo ricorso al termine. La Provincia autonoma di Trento ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente contestava la disapplicazione della disciplina provinciale in favore della clausola 4 dell’accordo quadro. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura relativa ai contratti collettivi provinciali, poiché l’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consente il vizio di violazione dei contratti collettivi soltanto in relazione alle fonti di autonomia collettiva di carattere nazionale. Nel resto il motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha ribadito il carattere discriminatorio del trattamento economico dei docenti a termine, privo di progressione legata all’anzianità acquisita nei precedenti rapporti.
Il secondo motivo ha investito il riconoscimento del danno comunitario nonostante l’avvenuta stabilizzazione. Qui la Corte ha dato ragione alla Provincia: l’immissione in ruolo era avvenuta in base al sistema di reclutamento fondato sulle iscrizioni nelle graduatorie provinciali per titoli, senza alcun concorso. Tale forma di stabilizzazione ha attribuito al docente il medesimo bene della vita in diretta connessione con la reiterazione delle assunzioni a termine, configurando una misura proporzionata, effettiva e idonea a sanzionare l’abuso.
La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza conforme alla lettura della Corte di giustizia UE, in particolare Cass. Sez. L n. 22552 del 2016 e Cass. Sez. L n. 3472 del 2020, intervenuta proprio in esito alla questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d’appello di Trento. Ha inoltre precisato che il docente non aveva dedotto né provato danni diversi e ulteriori rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo, non beneficiando dell’agevolazione probatoria di cui alle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Il terzo motivo, relativo alla ricostruzione della carriera sulla base del contratto collettivo vigente alla data di maturazione dei singoli scatti, è stato respinto con rinvio alla motivazione di Cass. Sez. L n. 5214 del 2023 e Cass. Sez. L n. 8915 del 2023. Il quarto motivo, sull’esorbitanza dell’indennizzo, è stato dichiarato assorbito. Il quinto motivo, sull’onere della prova e sulla decadenza dalla produzione dei conteggi, è stato dichiarato inammissibile, poiché non configurava alcuna violazione della regola probatoria.
Accolto il secondo motivo e assorbito il quarto, la sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384, terzo comma, cod. proc. civ., la Corte ha deciso nel merito e ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da abusivo ricorso al contratto a tempo determinato. Le spese dell’intero processo sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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