Licenziamento collettivo e comparazione dei dipendenti tra sedi diverse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1435 del 15.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la delimitazione della platea dei lavoratori da collocare in mobilità non può fondarsi su ragioni tecnico-produttive esposte in modo del tutto standardizzato, incentrate sulla sola dislocazione geografica del personale. Il datore di lavoro deve indicare in modo specifico le oggettive esigenze aziendali nella comunicazione di avvio della procedura e non può trascurare la fungibilità delle professionalità presenti nelle diverse sedi, quando il passaggio a un altro settore produttivo non richieda una formazione particolarmente onerosa. Qualora il progetto di ristrutturazione riguardi più unità produttive e il datore di lavoro tenga conto unilateralmente dell’appartenenza territoriale a una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970.
Il Fatto
La società datrice di lavoro intimava il licenziamento collettivo a una lavoratrice con lettera del 22.12.2017, nell’ambito di una procedura di mobilità riferita alla sola sede aziendale di L’Aquila. Il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento e ordinava la reintegra nel posto di lavoro, con la tutela risarcitoria dell’art. 18, comma 4, della legge n. 300 del 1970. La Corte d’appello di L’Aquila respingeva il reclamo della società, accertando l’illegittimità del licenziamento per la immotivata limitazione della platea dei dipendenti alla sede aquilana, a fronte di una comunicazione di avvio della procedura di mobilità del tutto standardizzata.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi, incentrati sulla nullità della sentenza per violazione dei limiti della domanda, sulla carenza di interesse ad agire dei lavoratori, sull’omessa pronuncia in ordine all’istruttoria sulle posizioni personali dei singoli ricorrenti, sull’esigibilità della comparazione tra dipendenti di sedi distanti e, in via subordinata, sul sistema sanzionatorio applicabile.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama in apertura il principio di fedeltà ai precedenti, osservando che tutte le questioni erano già state esaminate e ritenute inammissibili o non fondate in decisioni rese sulla stessa vicenda. In mancanza di ragioni nuove, richiama la motivazione dei precedenti e ne espone i punti essenziali, ribadendo la funzione di nomofilachia affidata alla Corte di cassazione.
Il primo motivo è inammissibile, perché le doglianze sulla domanda di condanna generica e sull’infrazionabilità dei crediti risultano nuove e non sono state devolute al giudice del gravame; nel merito, la domanda dei lavoratori era priva di specificazione e quantificazione delle somme, con conseguente correttezza dell’interpretazione del giudice del merito come diretta a ottenere una condanna generica. Il secondo e il terzo motivo non colgono la ratio decidendi, poiché la ricorrente insiste sulla genericità del ricorso cumulativo senza contestare l’interpretazione dell’atto introduttivo posta a fondamento della pronuncia impugnata, che aveva ritenuto sufficienti la descrizione dei profili professionali e le griglie di comparazione.
Il quarto motivo è infondato, avendo la Corte territoriale implicitamente respinto la richiesta istruttoria sulle posizioni personali dei singoli ricorrenti, valorizzando le griglie di comparazione non contestate e la fungibilità di tutti i lavoratori rispetto ai colleghi delle altre sedi. Il quinto motivo è infondato: il Collegio ribadisce l’irrilevanza dell’aggravio di costi per l’azienda e la necessità di verificare la compatibilità della comunicazione preventiva con le oggettive esigenze tecnico-produttive.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che le ragioni tecnico-produttive erano esposte nella comunicazione di apertura della procedura in maniera del tutto standardizzata, trascurando il livello di professionalità e le competenze acquisibili con un normale periodo di formazione. Il sesto motivo è infine infondato, poiché la violazione dei criteri di scelta per effetto della considerazione unilaterale dell’appartenenza territoriale a una sola unità produttiva comporta l’applicazione della tutela reintegratoria. Il ricorso è rigettato, con condanna della società alle spese di legittimità e ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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