Giudice onorario nei collegi penali: nullità assoluta e rilevabile d’ufficio (Cass. pen. Sez. I n. 22793 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto, posto dall’art. 12 d.lgs. n. 116 del 2017, di destinare il giudice onorario di pace a comporre i collegi penali per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. integra una limitazione della capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen. La sua violazione è causa di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen. Il divieto non distingue tra fase di cognizione e fase di esecuzione e opera dunque anche quando il collegio del giudice dell’esecuzione decida su un’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., sempre che uno dei reati oggetto dell’istanza rientri tra quelli contemplati dalla richiamata disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva istanza al giudice dell’esecuzione del Tribunale di Velletri, ex art. 671 cod. proc. pen., per ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze della Corte di appello di Lecce.
Il Tribunale rigettava l’istanza, rilevando che il vincolo era stato espressamente escluso in sede di cognizione quanto ad alcune sentenze e che gli elementi sopravvenuti segnalati — le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia — non erano idonei a superare quella valutazione, stante l’inattendibilità del dichiarante per il lungo tempo trascorso e per il contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore. La difesa proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina con priorità il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 30 d.lgs. n. 116 del 2017: il collegio che ha deciso sull’istanza era composto anche da un giudice onorario, cui non possono essere assegnati reati diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., mentre i reati oggetto delle sentenze rientravano nelle previsioni degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen.
Il motivo è fondato. Ricostruito il quadro della magistratura onoraria, la Corte richiama l’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 116 del 2017, che vieta l’assegnazione al giudice onorario di pace dei procedimenti penali diversi da quelli dell’art. 550 cod. proc. pen., e l’art. 12 del medesimo decreto, che dispone che il giudice onorario di pace non può, in ogni caso, comporre i collegi del tribunale del riesame né quelli in cui si proceda per i reati indicati nell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Tra questi rientrano sia il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., sia quello di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
L’espressione “in ogni caso” evidenzia una preclusione assoluta, posta in ragione della specializzazione delle materie e dell’incidenza dei provvedimenti sui diritti dei cittadini. Secondo la Corte, la norma introduce una limitazione della capacità del giudice ai sensi dell’art. 33, comma 1, cod. proc. pen., con conseguente nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Richiama in tal senso Sez. 3 n. 39119 del 2023 e, per il divieto di destinazione ai collegi del riesame, Sez. 4 n. 26805 del 2024 e Sez. 3 n. 9076 del 2020.
Il Collegio prende atto del diverso orientamento, che riconduce la violazione all’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. e quindi a una questione meramente organizzativa, ma lo dissente: il divieto individua un requisito di legittimazione del giudice onorario che precede l’assegnazione all’ufficio e alle sezioni. Il mutato quadro normativo — e l’abrogazione dell’art. 43-bis dell’ordinamento giudiziario a opera dell’art. 33 d.lgs. n. 116 del 2017 — impedisce di richiamare il precedente indirizzo che escludeva la nullità.
La Corte precisa poi che l’art. 12 non distingue tra cognizione ed esecuzione, sicché il divieto opera anche in fase esecutiva. Nel caso concreto uno dei componenti del collegio era un magistrato onorario e una delle sentenze oggetto dell’istanza aveva a oggetto reati di cui all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Ne discende la nullità dell’ordinanza impugnata, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Velletri per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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