Spaccio non lieve e confisca del mezzo: valutazione complessiva degli indici (Cass. pen. Sez. III n. 9917 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività della condotta, ai fini del riconoscimento o dell’esclusione dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non può ancorarsi al solo dato quantitativo, ma richiede un giudizio complessivo che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva, con la possibilità che tra gli indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione. Ne consegue che il giudice di merito deve dare conto, nella motivazione, di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e delle ragioni della prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. In tema di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., il giudice è tenuto ad argomentare in concreto il nesso di strumentalità tra il bene ablato e il reato, non essendo richiesti requisiti di indispensabilità, ma essendo sufficiente il collegamento stabile del mezzo con l’attività criminosa, desumibile anche da circostanze diverse dalle modifiche strutturali.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23.04.2024, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli il 07.07.2023, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva. Il ricorrente era stato ritenuto responsabile di avere illecitamente detenuto, a fini di cessione, cocaina, ceduta a più acquirenti dietro corrispettivo, e di avere destinato all’attività un motociclo, sottoposto a sequestro insieme al denaro suddiviso in banconote di piccolo taglio.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza e illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento dell’ipotesi lieve, con conseguente violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. in tema di indizi; e violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., atteso che il mezzo apparteneva a persona estranea al reato e in buona fede e mancava il legame di indispensabilità con le modalità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sul primo motivo richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di stupefacenti, la valutazione dell’offensività non va ancorata al solo dato della quantità di volta in volta ceduta, ma richiede un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto, avuto riguardo alle concrete capacità di azione del soggetto, alle relazioni con il mercato di riferimento, all’entità della droga movimentata, al numero di assuntori riforniti e alla rete organizzativa. Richiama al riguardo Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Rv. 272529.

Su questa linea la Corte cita le Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, che hanno precisato come la valutazione degli indici della lieve entità debba essere complessiva: gli stessi non possono essere utilizzati alternativamente e non devono tutti avere segno omogeneo, potendo instaurarsi tra loro rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività. Il discorso giustificativo deve quindi dar conto dei motivi per cui la carica negativa di un singolo dato ostativo non può ritenersi bilanciata da altri elementi indicativi di ridotta offensività. Anche il dato ponderale resta interno a tale percorso, come rivela il raffronto con la disposizione di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.

La Corte rileva che la sentenza di appello si è posta in sintonia con tale impostazione, valorizzando plurimi elementi obiettivi ostativi: la cessione reiterata di sostanza del tipo pesante, il viavai di acquirenti nel breve lasso di tempo dell’osservazione, l’attività svolta nei pressi dell’abitazione e in zona nota per l’ingente spaccio, l’uso di mezzi di locomozione e modalità sintomatiche di una predisposta organizzazione. Richiama, in continuità, l’orientamento secondo cui la reiterazione di una pluralità di cessioni, pur non precludendo automaticamente il riconoscimento della lieve entità, entra nella valutazione di tutti i parametri normativi; ed evoca Sez. 3, n. 18370 del 19/01/2024, Rv. 286272 e Sez. 6, n. 53167 del 09/05/2018, Rv. 274581. Le censure difensive, non smentendo gli elementi fattuali valorizzati, prospettano una diversa valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, il ricorrente difetta di legittimazione, non potendo vantare alcun diritto alla restituzione per non essere titolare di un diritto reale sul bene, né essendo sufficiente la mera utilizzazione libera, non occasionale e non temporanea (vengono richiamate Sez. 3, n. 11618 del 13/03/2024, Sez. 5, n. 27050 del 30/04/2021, Rv. 281627 e Sez. U, n. 14484 del 19/01/2012, Rv. 252030). Nel merito, in ipotesi di confisca facoltativa ex art. 240, comma 1, cod. pen., il giudice non può motivare con formula astratta, ma deve argomentare in concreto il nesso di strumentalità tra bene e reato, senza che siano richiesti requisiti di indispensabilità (Sez. 3, n. 33432 del 3/07/2023, Rv. 285062; Sez. 2, n. 10619 del 24/11/2020, dep. 2021, Rv. 280991). La sentenza impugnata ha evidenziato che il mezzo era abitualmente destinato all’attività di spaccio, dando correttamente conto dei requisiti richiesti.

Nota della Redazione

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