Riesame, annullamento con rinvio per motivazione carente sui gravi indizi (Cass. pen. Sez. I n. 22794 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il Tribunale del riesame che decide in sede di rinvio è vincolato a colmare le lacune motivazionali indicate dalla sentenza rescindente. Non assolve a tale onere l’ordinanza che si limiti a richiamare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia e le conversazioni intercettate, senza spiegare le ragioni per cui da esse emerga il ruolo attivo dell’indagato e senza individuare i riscontri esterni alla chiamata in correità. Parimenti carente è la motivazione che ometta di illustrare gli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riferimento all’uso di violenza o minaccia. Alla Corte di cassazione spetta verificare la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Fatto
Il ricorrente è indagato, tra gli altri, per un’ipotesi di estorsione aggravata in continuazione, contestata per aver costretto, con violenze e minacce, i titolari di esercizi commerciali di una piazza cittadina ad acquistare quotidianamente biglietti di un sorteggio non autorizzato, con l’aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. e al fine di agevolare l’associazione mafiosa.
Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, aveva confermato la misura cautelare per tale capo. Propone ricorso per cassazione la difesa, deducendo che le lacune motivazionali segnalate dalla sentenza rescindente non erano state colmate.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte muove dalla premessa che, nel giudizio di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare, il controllo è limitato alla congruenza logica e giuridica del percorso argomentativo. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 11 del 22.3.2000, secondo cui spetta alla Corte verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario.
Quanto alla nozione di gravi indizi di colpevolezza, la Corte ribadisce che essa non è omologa a quella richiesta per il giudizio di merito: è sufficiente l’emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, senza che gli indizi debbano essere valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Nel caso concreto, la sentenza rescindente aveva evidenziato tre lacune: il mancato chiarimento sul ruolo attivo dell’indagato nella gestione del sorteggio; l’assenza di riferimenti a violenze o minacce ai danni dei commercianti; la mancata individuazione di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore. Il Tribunale del riesame, pur avendo riportato le dichiarazioni del propalante, non ha risposto in modo esaustivo su tali punti.
Le conversazioni captate sono giudicate piuttosto confuse e, autonomamente assunte, non indicative di un ruolo gestorio del ricorrente. La frase in cui l’indagato richiama la condotta estorsiva, unico elemento di una certa suggestività, resta oscura in assenza di chiarimenti sul contesto, sul ruolo e sulle modalità della condotta. Neanche risulta spiegato da quali elementi si tragga la prova degli elementi costitutivi del reato.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., perché colmi le lacune motivazionali evidenziate.
Nota della Redazione
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