Patteggiamento in appello: la richiesta di pena sostitutiva è congiunta e inscindibile (Cass. pen. Sez. IV n. 27197 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Sul giudice incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e, ove la sostituzione non sia applicabile, di rigettare l’intera istanza, senza poter scindere i termini del patto intervenuto tra le parti, che ha natura unitaria. Il principio vale anche per il concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Il giudice che ratifichi solo in parte l’accordo, applicando la pena concordata e dichiarando irricevibile la richiesta di sostituzione, incorre in un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania, con sentenza del 28 ottobre 2025, recepiva l’accordo tra le parti ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e applicava all’imputato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza all’aggravante contestata, la pena di un anno e un mese di reclusione per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.
La difesa aveva chiesto, all’udienza, non solo l’applicazione della pena concordata, ma anche la sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 20-bis cod. pen., istanza sulla quale il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole. Il giudice, però, ratificava solo in parte l’accordo, dichiarando irricevibile la richiesta di sostituzione. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a motivi che deducono l’omessa pronuncia sulla sostituzione e l’illegittimità del giudizio prognostico sfavorevole fondato sui precedenti dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione accoglie il ricorso e individua la questione nel rapporto tra richiesta di applicazione della pena e richiesta di sostituzione. Il principio è da tempo affermato: la richiesta di sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, con la conseguenza che il giudice deve controllarne l’ammissibilità e, se la sostituzione non è applicabile, rigettare l’intera istanza. Il riferimento è a Sez. II n. 31488 del 12/7/2023, Terlizzi, Rv. 284961, che richiama a sua volta Sez. U n. 295 del 12/10/1993, Scopel, Rv. 195618. Il principio si applica anche al concordato in appello.
La Corte chiarisce la natura delle pene sostitutive: esse costituiscono una diversa modalità applicativa della pena principale detentiva e presentano una dimensione di accessorietà rispetto alla pena sostituita. La mancata esecuzione o la violazione delle prescrizioni comportano, in ultima istanza, il recupero della pena detentiva originaria o la conversione in altra pena sostitutiva più grave, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 689 del 1981.
Spetta alle parti determinare i parametri edittali da sottoporre al vaglio del giudice, non solo per la pena detentiva ma anche per la misura della sanzione sostitutiva. Restano fermi i controlli di ammissibilità sulla misura concordata, rimessi al giudice quale condizione per la ratifica dell’accordo. Il giudice resta vincolato per i punti concordati, rientranti nella disponibilità delle parti, tanto nella disciplina previgente quanto in quella attuale, che ha ampliato il ricorso alle pene sostitutive.
Nel caso concreto il ricorrente aveva chiesto l’applicazione della pena concordata e la sua sostituzione, con il consenso del pubblico ministero anche su tale profilo. Il giudice ha errato ratificando solo in parte l’accordo, incorrendo in un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza. La soluzione corretta, ove la sostituzione non sia ritenuta applicabile, è rigettare in toto l’istanza, non dichiarare irricevibile la richiesta subordinata di sostituzione. La pronuncia invocata dal giudice (Sez. VI n. 100700 del 2025) mal si attaglia al caso, vertendosi in ipotesi di pena concordata, dovendo trovare applicazione i principi di Sez. II n. 8396 del 04/02/2025, Santonocito, Rv. 287579 e di Sez. V n. 4741/2025 sulla inscindibilità dell’istanza. La questione è riconducibile all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..
La sentenza è quindi annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania, che valuterà se accogliere complessivamente la richiesta, in tutte le sue componenti riferite alla pena principale e a quella sostitutiva, ovvero respingerla, qualora ravvisi ragioni ostative alla sostituzione.
Nota della Redazione
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