Giudice del rinvio e omessa pronuncia sulla domanda riproposta in riassunzione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26299 del 28.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza di cassazione e non può ignorare il motivo già accolto in sede di legittimità. Integra nullità per omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza che non decida la domanda riproposta con l’atto di riassunzione e relativa al capo per cui la Cassazione aveva cassato la precedente decisione. Il vizio di omessa pronuncia ricorre quando il giudice non decide su una domanda avanzata ed è distinto dal vizio di extrapetizione, che si configura quando decide oltre i limiti della domanda. La natura chiusa del giudizio di rinvio impone al giudice di adeguarsi ai principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente.
Il Fatto
Una lavoratrice, impiegata presso una Regione in regime di collaborazione coordinata e continuativa dal 2.12.2002 al 30.11.2010, agiva in giudizio per far accertare la natura subordinata del rapporto e ottenere le conseguenti differenze retributive. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza non definitiva e poi con sentenza definitiva, accertava il rapporto subordinato e condannava l’ente al pagamento delle differenze di retribuzione e dell’indennità sostitutiva delle ferie, rigettando invece la domanda di indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010.
La Corte di Appello di L’Aquila riformava parzialmente la decisione. La sentenza n. 21781/2022 della Cassazione cassava tale pronuncia e rinviava alla Corte d’Appello in diversa composizione, accogliendo tra l’altro il motivo relativo all’omesso esame della domanda sui buoni pasto. In sede di rinvio la lavoratrice riproponeva quella domanda con l’atto di riassunzione, ma la Corte territoriale non vi pronunciava. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere il giudice del rinvio deciso sulla domanda relativa ai buoni pasto non corrisposti, già accolta in sede di legittimità con la sentenza rescindente e riproposta nel ricorso in riassunzione.
La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: l’art. 112 cod. proc. civ. vincola il giudice a pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa. Il giudicante non può decidere su domande non avanzate, incorrendo in extrapetizione, né omettere la decisione su domande proposte, dando luogo a omessa pronuncia.
La Corte ribadisce poi che la natura chiusa del giudizio di rinvio vincola il giudice alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, richiamando le più recenti Cass. n. 26545/2024 e Cass. n. 31908/2022. Nella specie, la sentenza rescindente aveva accolto il quarto motivo, relativo all’omesso esame del fatto decisivo e alla violazione dell’art. 45 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 14.9.2000, che richiede quale unica condizione per la fruizione del buono pasto l’inizio dell’attività al mattino e la prosecuzione nelle ore pomeridiane, con intervallo tra trenta minuti e due ore.
Il giudice del rinvio, pur applicando correttamente i principi sul diritto all’indennità per ferie non godute e al risarcimento del danno, non ha tenuto conto delle statuizioni della sentenza rescindente e ha omesso di decidere sulla domanda riproposta con l’atto di riassunzione, relativa al valore dei buoni pasto non corrisposti. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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