Sgravi contributivi esclusi per assunzioni in continuità con cessione di ramo d’azienda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2405 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 118, l. n. 190/2014 è finalizzato a incentivare forme genuine di occupazione stabile e non spetta quando l’assunzione sia espressiva di continuità sostanziale del rapporto di lavoro, come nel caso di cessione di ramo d’azienda ex art. 2112, quinto comma, c.c. o di assunzioni riconducibili a società collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.. In tali ipotesi non si realizza nuova occupazione, sicché è legittimo il recupero dello sgravio. Il giudice, in applicazione del principio iura novit curia, può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti dedotti in lite, senza incorrere nel vizio di ultra o extra petizione, purché non muti i fatti costitutivi della pretesa.
Il Fatto
La società ricorrente aveva fruito degli sgravi contributivi ex lege n. 190/2014 per l’assunzione di quattro lavoratori in precedenza impiegati a tempo indeterminato presso altra società. L’INPS contestava l’irregolare godimento dell’agevolazione, ritenendo che le assunzioni fossero avvenute in continuità con i precedenti rapporti di lavoro, nell’ambito di una cessione di ramo d’azienda e in presenza di collegamento societario. Il Tribunale aveva accolto la domanda della società, ma la Corte d’appello di Bologna, in riforma, la respingeva, escludendo il diritto allo sgravio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, richiama preliminarmente la finalità della norma agevolativa, diretta a promuovere occupazione stabile e a superare condizioni di precarietà, con esclusione di operazioni simulatorie o strumentali che determinino una perdita precostituita di occupazione. La continuità temporale, strutturale e gestionale dei rapporti di lavoro costituisce il criterio decisivo per escludere il beneficio, come correttamente rilevato dal giudice d’appello.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, affermando che la diversa qualificazione dell’operazione come cessione di ramo d’azienda, rispetto all’ipotesi di trasferimento d’azienda prospettata dall’INPS, integra una mera riqualificazione giuridica dei fatti, consentita dal principio iura novit curia ex art. 113 c.p.c., e non un mutamento dei fatti costitutivi della pretesa.
Con riferimento al secondo motivo, la Suprema Corte chiarisce che la disciplina del mantenimento dei diritti del lavoratore in caso di trasferimento d’azienda si applica anche al trasferimento di ramo, ai sensi dell’art. 2112, quinto comma, c.c.. La preesistenza del ramo ceduto va intesa come capacità del complesso organizzato di provvedere autonomamente a uno scopo produttivo già al momento dello scorporo, e la ricorrente non ha fornito allegazioni a sostegno della tesi contraria, che anzi dimostrerebbe la strumentalità dell’operazione.
Il terzo motivo è infondato: l’indagine sulla validità del recesso non è centrale, poiché la continuità del rapporto è desunta da elementi cronologici, oggettivi e soggettivi dell’assunzione. Il quarto motivo è inammissibile, perché volto a una rivalutazione del materiale probatorio in tema di collegamento societario, mentre il quinto è infondato, non integrando gli estremi dell’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come delineato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
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Nota della Redazione
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