Accettazione tacita dell’opera e garanzia per vizi palesi nell’appalto (Cass. civ. Sez. II n. 1576 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto, la consegna dell’opera costituisce un atto materiale di messa a disposizione del bene, mentre l’accettazione esige che il committente manifesti, anche per facta concludentia, il gradimento dell’opera, con effetti liberatori per l’appaltatore. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1667, primo comma, secondo periodo, e 1665, quarto comma, cod. civ., la ricezione dell’opera senza riserve, ancorché non si sia proceduto alla verifica, integra accettazione tacita e comporta l’esonero dell’appaltatore da responsabilità per i vizi palesi, con conseguente diritto al pagamento del prezzo. Prima dell’accettazione non sussiste alcun onere di denuncia dei vizi riconoscibili e non decorrono i termini di prescrizione. La verifica della sussistenza dei fatti concludenti integrativi dell’accettazione tacita è quaestio facti, rimessa all’apprezzamento del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società appaltatrice esegue lavori di ristrutturazione della pavimentazione industriale nei locali della committente. Ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo, la committente propone opposizione, deducendo l’inesatta esecuzione dell’opera e chiedendo, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni. L’appaltatrice eccepisce la decadenza dalla garanzia per i vizi. Il Tribunale accoglie l’opposizione, revoca il decreto e condanna l’appaltatrice al risarcimento.

La Corte d’appello, in riforma, accoglie l’impugnazione e rigetta l’opposizione al monitorio. Rileva che i vizi erano palesi, che l’ultimo intervento si era collocato nei giorni 10-11 febbraio 2016 e che, con esso, l’opera era stata consegnata; la denuncia dei vizi era intervenuta solo con raccomandata del 15 febbraio 2017, oltre un anno dopo la consegna e dopo la richiesta di pagamento del residuo. La committente ricorre per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1665 cod. civ.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte ricostruisce la distinzione tra consegna e accettazione dell’opera: la prima è un atto puramente materiale; la seconda richiede che il committente esprima, anche per facta concludentia, il gradimento dell’opera, con la conseguente manifestazione negoziale che esonera l’appaltatore dalle difformità e dai vizi palesi e ne fonda il diritto al prezzo.

La pronuncia impugnata ha negato la garanzia muovendo dalla natura palese dei vizi e applicando il combinato disposto degli artt. 1667, primo comma, secondo periodo, e 1665, quarto comma, cod. civ. In forza della prima norma la garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e i vizi erano conosciuti o riconoscibili, purché non siano stati in malafede taciuti dall’appaltatore. In base alla seconda, la ricezione dell’opera senza riserve ne comporta l’accettazione “ancorché non si sia proceduto alla verifica”.

La Corte ribadisce che l’accettazione è un atto di volontà, qualificabile come negozio unilaterale recettizio, non rinvenibile nella disciplina generale sull’adempimento: mentre il creditore può restare passivo, il committente deve svolgere un ruolo attivo, dichiarando di voler far propria l’opera. Essa si distingue dal collaudo, che è mera dichiarazione di scienza. L’accettazione può essere espressa, tacita o presunta e non richiede forme particolari.

Quanto agli effetti, solo l’accettazione libera l’appaltatore dalla garanzia per i vizi conosciuti o riconoscibili. Prima dell’accettazione non vi è onere di denuncia dei vizi rilevabili e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione. La dichiarazione di riserva, invece, neutralizza gli effetti dell’accettazione.

Nel caso concreto, la Corte di merito ha desunto l’accettazione tacita dalla consegna senza rimostranze e senza verifica, seguita dalla denuncia dei vizi solo dopo la richiesta di pagamento. La concreta esistenza di tali circostanze è quaestio facti rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità, non potendo la censura sulla valutazione delle prove porsi come violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite, al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. e del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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