Domanda di valore indeterminato e inappellabilità ex art. 339, comma 3, c.p.c.: la clausola “minor o maggior somma” non basta (Cass. civ. Sez. 2 n. 1773 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la richiesta di condanna al pagamento di una somma specificamente quantificata, accompagnata dalla clausola “ovvero nella minor o maggior somma”, non è di per sé sufficiente a rendere indeterminato il valore della causa e a escludere l’applicazione del limite di appellabilità previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c. Tale indicazione alternativa o subordinata, pur non essendo una mera clausola di stile, non dimostra la volontà dell’attore di agire per un importo superiore alla soglia di € 1.100,00, in assenza di altri elementi interpretativi idonei a far emergere il dubbio che la pretesa possa superare il valore espressamente menzionato. La distinzione rileva in particolare per i crediti aventi a oggetto compensi professionali, già determinati o determinabili con semplici operazioni aritmetiche, rispetto ai crediti risarcitori per loro natura illiquidi.
Il Fatto
Un avvocato proponeva dinanzi al giudice di pace domanda di condanna del proprio cliente al pagamento di compensi per l’attività stragiudiziale svolta, quantificando la pretesa in una somma determinata e aggiungendo la richiesta di condanna “nella minor o maggior somma” nei limiti della competenza per valore del giudice adito. Il giudice di pace accoglieva parzialmente la domanda e la sentenza veniva appellata dall’attore soccombente sul quantum.
Il tribunale dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo la causa di valore non superiore a € 1.100,00 e applicabile il limite di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di domanda per la quale il primo giudice aveva deciso secondo equità. Avverso tale declaratoria l’attore proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione degli artt. 10, 113 e 339 c.p.c. e sostenendo che la domanda avrebbe dovuto essere qualificata di valore indeterminato.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio enunciato dalla Sez. 3, ordinanza n. 9970 del 2025, secondo cui la richiesta di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio non è di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dell’attore di chiedere una cifra superiore a € 1.100,00, quando manchi ogni altro indice interpretativo che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato.
Il ricorrente aveva incentrato il motivo esclusivamente sull’espressione “ovvero nella minor o maggior somma” contenuta nelle conclusioni, senza fornire alcuna indicazione specifica circa l’esistenza di elementi idonei a far emergere un dubbio sulla sufficienza dell’importo richiesto. La Corte ha valorizzato la natura della pretesa azionata: non un credito risarcitorio, per sua natura illiquido, ma un credito avente a oggetto il pagamento di compensi professionali, già determinato o comunque determinabile mediante semplici operazioni aritmetiche.
La qualificazione della domanda come di valore determinato ha reso applicabile il limite di appellabilità previsto dall’art. 339, comma 3, c.p.c., con conseguente inammissibilità dell’appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato maggiorato.
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Nota della Redazione
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