Certificazione della parte economica del contratto del comparto scuola (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 16 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a certificare ai sensi dell’art. 2-bis d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 l’ipotesi di accordo per la parte economica di un contratto collettivo provinciale, esprime certificazione positiva quando la metodologia di quantificazione dei costi è attendibile e gli oneri derivanti dall’accordo non eccedono il plafond delle risorse stanziate in sede di indirizzo. Il giudizio di compatibilità finanziaria richiede il confronto tra risorse assegnate e costo complessivo lordo, compresi gli oneri riflessi, mentre quello di compatibilità economica si fonda sul raffronto tra dinamica retributiva, andamento dei prezzi al consumo e principali aggregati di finanza pubblica. La circostanza che l’accordo incrementi il trattamento tabellare in misura inferiore alla perdita di potere di acquisto registrata nel periodo non ne impedisce la certificazione, ove il quadro macroeconomico locale presenti segno positivo.
Il Fatto
L’Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale della Provincia autonoma di Trento ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, con nota del 3 febbraio 2025, alcune ipotesi di accordo per la parte economica del triennio contrattuale 2022-2024 del comparto scuola, siglate con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative il 23 dicembre 2024.
L’invio è finalizzato alla certificazione prevista dall’art. 2-bis d.P.R. n. 305/1988, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 72 del 31 gennaio 2025, aveva subordinato la sottoscrizione definitiva degli accordi alla previa certificazione positiva della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro delle risorse. La Giunta provinciale, con deliberazione n. 1724 del 31 ottobre 2024, ha ripartito tra i comparti e le aree negoziali le risorse contrattuali aggiuntive rese disponibili dall’art. 4, comma 2-bis, l.p. n. 3/2024, come aggiunto dall’art. 7, comma 4, l.p. n. 9/2024, per complessivi euro 15.283.570,00. Al comparto scuola sono stati assegnati euro 4.844.788,00, di cui euro 65.494,00 all’area della dirigenza scolastica e euro 1.316.938,00 all’area del personale non dirigenziale.
Sul piano della compatibilità finanziaria, il Collegio confronta le risorse stanziate con gli oneri derivanti dalle ipotesi di accordo. Il costo complessivo per tredici mensilità, al lordo degli oneri riflessi, risulta inferiore al plafond disponibile, con un avanzo contenuto in entrambe le aree esaminate. Gli oneri riflessi sono quantificati nella misura del 38,40%. Gli oneri attesi, pertanto, non eccedono le risorse individuate in sede di indirizzo.
Il Collegio dedica poi specifica attenzione all’approccio metodologico imposto dall’art. 60, comma 4-bis, l.p. n. 7/1997, che àncora la quantificazione dei costi alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente il triennio. Tale criterio, pur rispondendo a un’esigenza di certezza dei dati negoziali, richiede un approfondimento quando i rinnovi siano stipulati in ritardo, per tenere conto delle variazioni intervenute sulla consistenza e sulla distribuzione del personale. Il Collegio richiama in proposito la propria precedente deliberazione SS.RR.CO/2/2024/CCN.
Quanto alla compatibilità economica, la Corte rileva che l’incremento reale dello stipendio tabellare rispetto al 31 dicembre 2021 è pari al 7,90%, a fronte di una perdita di potere di acquisto nel biennio 2022-2023 di 13,90 punti percentuali. Le stime previsive del PIL trentino, elaborate per il periodo 2023-2026, indicano tuttavia una crescita di segno positivo. Su queste basi gli incrementi contrattuali risultano compatibili.
Il Collegio formula infine un auspicio di carattere generale: la successione ravvicinata di accordi stralcio su singoli istituti, negoziati in modo disgiunto dalla parte normativa, frammenta la disciplina contrattuale e può alimentare una rincorsa salariale. Pur nel rispetto dell’autonomia delle parti negoziali, la Sezione invita a perseguire obiettivi di riduzione e semplificazione degli accordi.
Nota della Redazione
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