Acquisizione di partecipazione in società in house e onere motivazionale rafforzato: parere negativo per carenza di pianificazione pluriennale (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, deve essere sorretto da un onere motivazionale rafforzato che dimostri la sostenibilità finanziaria e la convenienza economica dell’operazione. La sostenibilità finanziaria ha una duplice accezione: oggettiva, riguardante la capacità della società partecipata di mantenere l’equilibrio economico-finanziario in un adeguato orizzonte temporale; soggettiva, relativa alla situazione specifica dell’ente pubblico. Tale valutazione non può limitarsi all’esborso per la quota, ma deve estendersi all’intero complesso dell’operazione, inclusi gli oneri derivanti dall’affidamento del servizio alla partecipata. La mancata pianificazione pluriennale dei costi del servizio e l’incoerenza dei dati presentati rendono il provvedimento non conforme ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, determinando un parere negativo.
Il Fatto
L’Azienda pubblica di servizi alla persona “Umberto I” di Latisana ha deliberato l’acquisizione di una quota del 5% del capitale sociale della società Socialteam s.r.l., per un importo di € 3.210,40, finalizzata all’affidamento in house dei servizi assistenziali e alberghieri per la gestione delle proprie strutture residenziali e semiresidenziali. La decisione è stata assunta a seguito del recesso dalla precedente società in house, comunicato con delibera del 25 giugno 2025. L’ASP ha trasmesso l’atto alla Sezione di controllo della Corte dei conti per il parere obbligatorio ex art. 5, comma 3, del TUSP. A seguito di una prima istruttoria, la Sezione ha richiesto integrazioni documentali in merito alla sostenibilità e convenienza economica dell’operazione, ricevendo un riscontro con nota del 2 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, sottolineando come il controllo introdotto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 sia finalizzato a verificare la conformità dell’atto deliberativo ai parametri di sostenibilità finanziaria e convenienza economica, come declinati dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022. Ha confermato la propria competenza, riconoscendo l’applicabilità del TUSP alle ASP, qualificate come enti pubblici economici, e la legittimazione dell’organo amministrativo a deliberare l’operazione.
Quanto al merito, la Corte ha ritenuto sussistenti i requisiti tipologici e finalistici di cui all’art. 4 del TUSP, considerato che l’attività della partecipata è strumentale alle finalità istituzionali dell’ente. Tuttavia, ha rilevato che l’onere motivazionale non è stato compiutamente assolto. La deliberazione, pur allegando i bilanci della società e dell’ASP, non forniva un business plan o documento equipollente con stime pluriennali dei costi del servizio per l’orizzonte quinquennale del contratto. Il corrispettivo, secondo la bozza contrattuale, è rinegoziato annualmente in sede di budget, il che espone l’ASP a modifiche dell’assetto economico senza una preventiva pianificazione, anche in considerazione della rilevanza del servizio come attività istituzionale.
La comparazione tra le offerte delle due società in house è risultata non coerente: l’importo indicato nel confronto per il 2026 (€ 3.725.262,64) differisce da quello successivamente fornito dalla stessa Socialteam s.r.l. (€ 3.799.768,00), superiore anche all’offerta del gestore uscente. La Corte ha evidenziato che la mancata esplicitazione dei criteri di aggregazione dei dati e la loro incoerenza inficiano la valutazione di convenienza economica. Inoltre, non sono state approfondite le ragioni di preferibilità della nuova partecipata rispetto al gestore uscente, con cui l’ASP ha comunque proseguito il confronto, riaprendo di fatto la partita nonostante il recesso deliberato.
La Corte ha concluso che l’apparato motivazionale non è adeguatamente suffragato in termini prospettici e di coerenza dei dati, con particolare riferimento all’impegno economico per il servizio, incidendo sulla congruità complessiva della valutazione di convenienza. Ha pertanto reso parere negativo sulla deliberazione, disponendo la trasmissione dell’atto agli organi competenti.
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Nota della Redazione
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