Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nelle pensioni militari (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 148 del 24.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La riliquidazione del trattamento pensionistico intervenuta in corso di causa, con l’attribuzione dell’aliquota di rendimento del 2,44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire e a contraddire. Nella liquidazione delle spese, tuttavia, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, valutato con riferimento alla fondatezza della prospettazione iniziale dell’attore. L’istituto previdenziale che abbia resistito in giudizio nonostante il consolidato orientamento giurisprudenziale, e che avrebbe potuto evitare la lite, va pertanto condannato alla refusione delle spese di assistenza legale.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza dal 1° gennaio 2020, è titolare di pensione ordinaria liquidata con il sistema misto. Alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni. Per tale ragione chiedeva l’accertamento del diritto al ricalcolo della pensione con l’attribuzione del coefficiente di rendimento del 2,44%, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, che per il militare con anzianità tra quindici e venti anni di servizio utile fissa la pensione al 44 per cento della base pensionabile.
L’INPS aveva invece applicato la minore aliquota dell’art. 44 del medesimo d.P.R., pari al 35 per cento per quindici anni di servizio effettivo, con incremento di 1,80 per ogni ulteriore anno. Dopo un’istanza di ricalcolo rimasta senza riscontro, il ricorrente promuoveva il giudizio. Costituitosi in causa, l’Istituto esponeva di aver già riliquidato la pensione con la determina SS 1032025000099/2025, riconoscendo l’aliquota del 2,44% e il maggior importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, con corresponsione delle arretratezze entro la mensilità di luglio 2025.
La Motivazione della Corte
Oggetto della causa è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo del più sfavorevole art. 44. Il giudice ricorda che i contrasti interpretativi sulla norma sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ, cui l’INPS si è conformato con la circolare n. 68 del 14 giugno 2022.
Proprio in forza di tale orientamento l’Istituto ha rideterminato il trattamento controverso nel senso richiesto dal ricorrente. Questa sopravvenienza ha fatto venire meno l’interesse ad agire e a contraddire, con conseguente cessazione della materia del contendere, richiesta concordemente da entrambe le parti.
Il nucleo della decisione riguarda il regime delle spese. Mentre l’INPS ne invocava la compensazione, il ricorrente insisteva per la condanna. Il Giudice Unico richiama l’orientamento consolidato in analoghe fattispecie, citando le sentenze della Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023 e n. 167/2024, oltre a Cass. civ. Sez. I n. 4889 del 1981, Sez. Lav. n. 46 del 1990, C. conti Sez. giur. Umbria n. 50 e n. 285 del 1996 e Sez. giur. Toscana n. 1056 del 1999.
Poiché il venir meno della res litigiosa dipende da una sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio, si applica il principio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione alla fondatezza della prospettazione iniziale dell’attore, a prescindere dal fatto sopravvenuto. Il giudice richiama sul punto Cass. civ. ord. n. 1098 del 2021 e osserva che l’Istituto avrebbe potuto evitare il giudizio, stante il consolidato orientamento interpretativo.
In conclusione, accertata la cessazione della materia del contendere, l’INPS è condannato al pagamento delle spese di assistenza legale in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro cinquecento.
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Nota della Redazione
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