Giudizio di conto: discarico dell’agente contabile e relazione dell’organo di controllo interno (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 85 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il discarico dell’agente contabile consegue all’accertamento dell’assenza di irregolarità rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile, anche quando il conto sia stato iscritto a ruolo per la sola carenza documentale. La mancata acquisizione della relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. non è addebitabile all’agente contabile, ma all’Amministrazione, che è tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Ne consegue che l’iscrizione a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c. non giustifica alcun addebito a carico dell’agente, il quale va discaricato ai sensi dell’art. 149, c. 2, cod. giust. cont. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite nei giudizi obbligatoriamente iscritti a ruolo di udienza.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto il conto giudiziale reso da una società per la gestione del servizio di tesoreria di un Comune, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Il Magistrato designato, con relazione, riferiva che il conto, pur formalmente conforme alla normativa vigente, risultava privo della documentazione necessaria per la verifica della regolarità della gestione.
A seguito di richiesta istruttoria, il responsabile del servizio economico finanziario dell’ente depositava documentazione integrativa. All’esito dell’esame, il conto risultava regolare dal punto di vista sostanziale; poiché però si trattava di ultima gestione e non era stata acquisita la relazione dell’organo di controllo interno, si chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone il discarico dell’agente contabile ai sensi dell’art. 149, c. 2, cod. giust. cont., non ravvisando irregolarità del conto rilevanti sotto il profilo della corretta gestione contabile. Il thema decidendum si concentra dunque sulla sola carenza documentale che aveva imposto l’iscrizione a ruolo.
Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, c. 2, c.g.c., la Corte rileva che essa non risulta prodotta, ma che tale carenza non può essere addebitata all’agente contabile. L’inadempimento grava sull’Amministrazione, tenuta per legge a porre in essere tale adempimento. Il criterio di imputazione dell’obbligo documentale, dunque, non segue il rapporto di servizio dell’agente, ma la competenza dell’ente.
Sul contenuto della relazione il Collegio richiama l’Ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, secondo cui la stessa dovrebbe preferibilmente dare conto dell’attività di verifica svolta: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze del conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile.
Il Collegio approva pertanto il conto giudiziale e dispone il discarico dell’agente contabile, demandando agli organi responsabili del Comune il puntuale adempimento degli obblighi di legge, affinché l’azione amministrativa sia conformata ai canoni di legalità e di virtuosità della P.A. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di giudizio da iscrivere obbligatoriamente a ruolo di udienza ai sensi dell’art. 147, c. 3, lett. b, c.g.c.
Nota della Redazione
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