Controllo gestione finanziaria società in house perdita d’esercizio e limiti di spesa (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 137 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsto per i soggetti i cui bilanci concorrono al conto economico consolidato della pubblica amministrazione non ammette deroghe fondate sul carattere straordinario delle spese sostenute. L’art. 1, comma 593, della legge n. 160 del 2019 individua tassativamente le sole ipotesi di superamento consentito, sicché la “normalizzazione” di una voce di costo operata dalla società non è idonea a escludere l’illecito. Il superamento del limite integra illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario e, in caso di inadempienza pluriennale, comporta la riduzione dei compensi degli organi di amministrazione. Parimenti, il ricorso a incarichi e appalti esterni deve essere limitato ai casi di effettiva e dimostrata carenza di personale interno, con obbligo di motivazione sul compenso e rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti ha esaminato il bilancio dell’esercizio 2023 della società in house, il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze e che opera in favore dei Ministeri dell’ambiente e delle infrastrutture. La società aveva reso la propria relazione sulla gestione, nella quale rappresentava spese per acquisto di beni e servizi pari a 7.036.833 euro, superiori al valore medio del triennio 2016-2018, quantificato in 6.013.644 euro. La società riteneva di poter sottrarre dal computo alcune poste di carattere straordinario, riconducendo la voce “costi per servizi” a 5.870.043 euro, dunque entro il limite.
La questione sottoposta all’attenzione della Corte riguarda quindi la corretta applicazione del limite di spesa e, più in generale, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione, chiusa con una perdita di circa un milione e con un patrimonio netto in riduzione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. La società è inclusa, dal 2020, tra i soggetti i cui bilanci concorrono al conto economico consolidato della pubblica amministrazione, ai sensi del comma 3 dell’art. 1 della legge n. 196 del 2009. Ne deriva l’applicazione del regime dell’art. 1, commi 591-595, della legge n. 160 del 2019, che vieta acquisti di beni e servizi oltre il valore medio del triennio 2016-2018. La Corte ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha escluso dal computo i costi di commessa riferiti ai lavori in corso su ordinazione, ma non ha previsto ulteriori eccezioni.
Il punto decisivo è la tassatività delle deroghe. L’art. 1, comma 593, consente il superamento del limite solo in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi rispetto al 2018, per le spese del settore informatico finanziate con il PNRR o per l’acquisizione di servizi cloud. La Corte esclude che la norma tolleri eccezioni connesse al carattere straordinario delle spese: la “normalizzazione” operata dalla società non è prevista dalla legge e non può essere opposta al limite.
Sul piano delle conseguenze, la Sezione richiama il comma 598: l’inosservanza del limite costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario e, in caso di inadempienza per più di un esercizio, i compensi degli organi di amministrazione sono ridotti del 30 per cento, con acquisizione dei risparmi al bilancio dell’ente. La Corte invita pertanto a una maggiore attenzione per i prossimi esercizi, non considerando sostenibile l’affermazione della società secondo cui il limite “non sarà un obiettivo raggiungibile”.
La motivazione affronta poi il tema delle collaborazioni esterne. Il numero dei collaboratori si è ridotto da 393 a 264, con una spesa per prestazioni professionali e servizi specialistici di poco inferiore a quella dell’anno precedente, ma con un incremento di oltre due milioni e mezzo della sottovoce “prestazioni tecniche specialistiche”, passata a 3.909.373 euro. Numerosi appalti, per lo più di valore inferiore a 139.000/140.000 euro, sono stati affidati con affidamento diretto. La Corte condivide le osservazioni del Collegio sindacale e del Comitato per il controllo analogo: si raccomanda di limitare il ricorso all’esterno ai casi di effettiva carenza di personale interno, previa valutazione di esperienza e competenza dell’affidatario e con congrua motivazione del compenso, assicurando trasparenza, concorrenza e rotazione attraverso gli albi dei fornitori.
Da ultimo, la Sezione dà atto che la società è divenuta in house di tutte le amministrazioni centrali dello Stato per effetto dell’art. 12 ter del decreto-legge n. 181 del 2023 e che la riduzione delle convenzioni con il Mase inizierà nel 2027 per concludersi nel 2031. Il patrimonio netto è sceso a 42,6 milioni, con perdita d’esercizio di circa un milione; il valore della produzione si è mantenuto sostanzialmente stabile, mentre i costi della produzione si sono ridotti dell’1,7 per cento. La Corte raccomanda di valutare gli effetti organizzativi ed economico-finanziari di tale disciplina e di attenersi a una politica di contenimento della spesa di personale.
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Nota della Redazione
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