Interruzione del nesso causale e prescrizione per occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. I App. n. 105 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, risponde in via solidale del danno erariale solo chi, con la propria condotta, abbia causalmente contribuito alla produzione dell’evento dannoso. La redazione di una nuova rendicontazione, posta a base dell’indebita liquidazione del contributo e predisposta dopo la cessazione dell’incarico dell’agente, è circostanza sopravvenuta idonea a interrompere il nesso eziologico tra la condotta antecedente e il danno, escludendo la responsabilità di chi non ha partecipato alla sua ideazione ed attuazione. In presenza di un occultamento doloso del danno, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione di responsabilità, di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, decorre non prima del rinvio a giudizio in sede penale, con applicazione della sospensione emergenziale di cui all’art. 85, quarto comma, d.l. n. 18/2020.
Il Fatto
La Sezione territoriale della Corte dei conti aveva condannato il presidente di due società in house della Provincia, un suo successore e un consulente al pagamento, in solido tra loro e in favore della Regione, della somma complessiva di euro 400.000,00, per avere concorso, con dolo, allo sviamento di contributi pubblici regionali destinati a percorsi formativi e azioni progettuali per lavoratori socialmente utili. Le risorse erano state invece impiegate per sostenere la gestione ordinaria delle società, in grave dissesto economico, sulla base di rendicontazioni false o artefatte.
Avverso tale pronuncia, tutti i convenuti hanno proposto appello, deducendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione dell’azione, l’insussistenza dello sviamento e la carenza dell’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte d’appello, previa riunione dei giudizi, ha accolto l’appello principale, assolvendo il presidente cessato dalla carica nell’aprile 2013, e ha rigettato gli appelli incidentali, confermando la condanna per gli altri due prevenuti. In relazione alla posizione dell’appellante accolto, il Collegio ha rilevato che l’erogazione del contributo per l’anno 2011 fosse stata la conseguenza diretta non già della prima rendicontazione, da lui sottoscritta nel 2012, ma della seconda, rimodulata nell’autunno 2013 sulla base delle linee guida fornite dai funzionari regionali. La redazione di questo nuovo rendiconto, avvenuta dopo la cessazione dell’incarico, è stata considerata circostanza idonea a interrompere il decorso eziologico tra la condotta dell’appellante e il nocumento arrecato, non ritrovandosi un sufficiente nesso di omogeneità tra il contenuto del primo e del secondo documento contabile. La pronuncia ha quindi valorizzato il difetto di nesso causale, assorbendo le ulteriori doglianze.
Quanto alla posizione degli altri due appellanti, la Corte ha disatteso l’eccezione di prescrizione, affermando che la vicenda non attenesse a una mera irregolarità contabile percepibile dall’esterno, ma a un sistema complesso di occultamento doloso, basato su rendicontazioni artefatte e documentazione non veritiera, strutturalmente idoneo a schermare l’effettiva destinazione delle somme. Pertanto, il dies a quo del termine quinquennale non poteva essere ancorato alla mera esistenza di segnali d’allarme o di contestazioni amministrative incerte, ma richiedeva una conoscenza qualificata del fatto dannoso nella sua consistenza materiale, causale e soggettiva, raggiunta, per pacifica giurisprudenza, non prima del rinvio a giudizio in sede penale.
Sul merito, la Corte ha escluso che l’operazione fosse rispettosa del corretto utilizzo dei fondi, rilevando che la documentazione presentata si era rivelata falsa o artefatta e comunque inidonea a dimostrare l’effettivo svolgimento della formazione. La modalità “on the job”, pure astrattamente ammessa dal Protocollo del 2010, non poteva ritenersi provata dal solo svolgimento ordinario dell’attività lavorativa, richiedendo un piano formativo individuale e la tracciabilità dell’affiancamento al tutor. L’utilizzo delle risorse per sostenere la continuità operativa delle società integrava pertanto lo sviamento di fondi vincolati, potendo al più giustificare una riduzione equitativa del danno, già operata in primo grado.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha precisato che, nel dolo contabile, l’intenzionalità deve riguardare l’evento dannoso rappresentato dallo sviamento dalla finalità perseguita dal finanziamento, a nulla rilevando l’assenza di un ingiusto profitto personale, che aveva invece determinato l’assoluzione in sede penale per difetto dell’elemento costitutivo del reato di truffa. Il richiamo all’assenza di specifiche competenze tecniche non è stato ritenuto idoneo a neutralizzare la valenza indiziaria del complessivo contesto fattuale, caratterizzato dalla reiterazione delle condotte e dalla predisposizione di documentazione fittizia.
Infine, la Corte ha confermato la sussistenza della responsabilità solidale, ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, riflettendo il concorso doloso di più apporti causalmente convergenti nella produzione di un evento dannoso unitario. Ha inoltre ritenuto inammissibili le richieste subordinate di riduzione del danno formulate sulla base della disciplina sopravvenuta di cui alla l. n. 1/2026, a ciò ostando la chiara matrice dolosa delle condotte (art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994).
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Nota della Redazione
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