Giudizio di conto e imposta di soggiorno: non doversi procedere senza addebiti (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 65 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, qualora dall’istruttoria emerga l’assenza di ammanchi e di profili di responsabilità in capo all’agente contabile, il giudice contabile dichiara non doversi procedere senza addebiti. L’irregolarità formale del conto, consistente nella tardività della resa e nella mancanza della firma dell’agente, non giustifica di per sé l’addebito, ove l’istruttoria dimostri che non vi è nulla da versare. Il difetto di ammanchi e di responsabilità integra gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese.
Il Fatto
La vicenda ha ad oggetto il giudizio di conto sul rendiconto dell’imposta di soggiorno relativo al periodo 01/01/2020 – 31/12/2020, depositato nel novembre 2023 da un’agente contabile di un ente locale. Il conto è stato compilato d’ufficio dall’ente.
Il Magistrato relatore, con relazione, ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto, per essere stato reso tardivamente rispetto ai termini dell’art. 139 del d.lgs. n. 174/2016 e per non essere firmato dall’agente incaricato. La Procura regionale ha chiesto un provvedimento interlocutorio o la restituzione degli atti, per accertare l’effettiva consistenza del carico e l’ammontare dell’imposta riscossa e da riversare.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro processuale del giudizio di conto, fondato sul combinato disposto degli artt. 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il primo prevede che, se il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato deposita la relazione di discarico; il secondo, quando manca il pareggio o emerge l’irregolarità, impone la fissazione dell’udienza di discussione.
Nel caso concreto il conto giudiziale presentava due irregolarità formali: la tardività della resa, con compilazione d’ufficio da parte dell’ente, e l’omessa sottoscrizione da parte dell’agente contabile. Su tali rilievi si era incentrata la relazione.
Disposta istruttoria in ordine al pagamento del tributo, l’ente ha riferito la presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività con data 01-01-2020, segnalando ulteriori verifiche in corso entro il termine di decadenza dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Allo stato degli atti, non risultava alcuna imposta da versare.
La Corte trae da ciò la conseguenza decisiva. Venuto meno ogni profilo di ammanco e di responsabilità, la Sezione dichiara non doversi procedere senza addebiti, nonostante le rilevate irregolarità formali. Il difetto di danno erariale e di responsabilità giustifica, come gravi ed eccezionali ragioni, la compensazione delle spese.
Il principio conferma che nel giudizio di conto l’accertamento della resa formale non esaurisce il giudizio: è l’esito sostanziale dell’istruttoria sulla gestione a fondare la decisione di discarico o di irregolarità.
Nota della Redazione
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