Danno all’immagine della Regione per condotte dell’amministratore di società partecipata (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 3 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’amministratore di una società a partecipazione pubblica maggioritaria possono ledere direttamente l’immagine e il prestigio dell’ente pubblico socio, ove la società operi come longa manus dell’amministrazione e gestisca un servizio di preminente interesse pubblico. In tal caso sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, quale danno erariale non patrimoniale arrecato all’ente partecipante. Ai fini dell’esercizio dell’azione per danno all’immagine occorrono congiuntamente un reato contro la pubblica amministrazione e una sentenza penale di condanna passata in giudicato. Il relativo termine di prescrizione quinquennale resta sospeso, ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, fino alla conclusione del procedimento penale. Il quantum va determinato equitativamente ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., assumendo come parametro le utilità accertate in sede penale e non quelle solo prospettate in citazione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il convenuto, già direttore generale di una società a partecipazione regionale maggioritaria incaricata della gestione dell’aeroporto marchigiano, chiedendone la condanna al pagamento di € 31.200,00 in favore della Regione, a titolo di danno all’immagine. Il convenuto era stato definitivamente condannato in sede penale per peculato, avendo utilizzato risorse aziendali per finalità personali ed estranee all’attività d’impresa.
La Procura ha quantificato la pretesa applicando alla misura delle utilità percepite la percentuale di partecipazione regionale al capitale sociale. Il convenuto ha eccepito la prescrizione, l’inesistenza di un danno autonomo rispetto a quello già liquidato in sede penale alla società, l’efficacia della transazione intervenuta con quest’ultima e la riduzione della quota regionale al momento del giudicato penale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione, rigettandola. In materia di azione per danno all’immagine, l’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, come modificato, sospende il decorso del termine quinquennale fino alla conclusione del procedimento penale: la Procura non potrebbe proporre alcuna domanda prima del giudicato. Poiché la sentenza di Cassazione è divenuta irrevocabile il 18.10.2019, l’invito a dedurre e il successivo atto di citazione risultano tempestivi.
La Corte passa al merito e ritiene fondata la prospettazione attorea. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione consiste nel detrimento del prestigio, della credibilità e dell’affidabilità dell’ente, che ingenera nella collettività la convinzione che i comportamenti patologici di chi agisce per suo conto siano una caratteristica usuale dell’azione amministrativa. Esso rileva ex se nella clausola generale dell’art. 2043 cod. civ. ed è suscettibile di valutazione economica.
Sussistono entrambi i presupposti richiesti dal combinato disposto dell’art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009 e dell’art. 51, comma 7, cod. giust. cont.: un reato contro la pubblica amministrazione e una sentenza penale irrevocabile. Le condotte del direttore generale, caratterizzate da finalità egoistiche e voluttuarie, hanno leso l’immagine della Regione, che deteneva la maggioranza assoluta del capitale ed erogava finanziamenti alla società, percepita dalla collettività come espressione della stessa amministrazione regionale. La notevole risonanza mediatica ha alimentato un senso di sfiducia verso l’ente.
Il Collegio respinge le difese fondate sulla costituzione di parte civile della società nel processo penale e sulla transazione. In quella sede è stato risarcito il danno della società, ente privatistico; nel giudizio contabile si controverte di un danno ulteriore e distinto, arrecato alla Regione, che non ha stipulato alcun accordo transattivo.
Quanto al quantum, la Corte reputa non congrua la pretesa della Procura, che ha assunto a parametro utilità di circa € 52.000,00. Poiché il danno patrimoniale derivante dalle condotte è stato definitivamente stimato in sede penale in € 15.000,00, a tale valore — e non a quello indicato in citazione — occorre riferirsi per individuare le utilità illecitamente percepite. Considerati natura e gravità del reato, carica apicale, reiterazione nel tempo e percentuale di partecipazione regionale, l’onere risarcitorio è liquidato equitativamente in € 9.000,00. Irrilevante, infine, la cessione della quota societaria nel 2019, poiché il presupposto processuale è il giudicato penale e la lesione si è progressivamente concretizzata durante tutto il procedimento.
Nota della Redazione
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