La Relazione annuale della Sezione regionale di controllo lombarda sulla copertura finanziaria delle leggi 2025 (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 164 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legge di assestamento e le altre leggi di spesa regionali devono essere corredate da una relazione tecnica che, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196/2009, fornisca dati e metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri, le relative fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede assembleare. La mera indicazione della copertura “nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio” non è sufficiente a soddisfare il requisito di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., poiché la copertura finanziaria di una spesa deve avere un fondamento giuridico e deve basarsi su una stima attendibile delle risorse, non solo sull’armonia numerica degli stanziamenti. La relazione tecnica deve indicare il capitolo di bilancio inciso e la sua disponibilità residua, al fine di garantire la trasparenza e consentire il controllo sulla capienza della copertura.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esercitato il controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali approvate nel 2025, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 174/2012. Nel corso dell’anno sono state approvate complessivamente 21 leggi regionali, tra cui la manovra di assestamento, la legge di stabilità per il triennio 2026-2028 e il relativo collegato. L’impatto finanziario complessivo della legislazione 2025 sul triennio 2025-2027 è stato stimato in circa 1.178 milioni di euro. Nel procedimento, la Regione è stata invitata a fornire controdeduzioni scritte e a partecipare all’adunanza pubblica, come prescritto dalle linee-guida della Sezione delle Autonomie.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha analiticamente esaminato le principali leggi di spesa, concentrandosi sulle disposizioni con profili di criticità o di rilevante impatto finanziario. Il Sindacato ha verificato la congruità delle relazioni tecniche allegate, riscontrando in diversi casi che esse si limitavano a mere affermazioni generiche o a richiami a progetti comunali, senza fornire una ricostruzione analitica dell’iter logico-giuridico alla base della quantificazione degli oneri. Tale carenza è stata rilevata, ad esempio, riguardo alla spesa per le maggiorazioni tariffarie a favore degli IRCCS (273 milioni annui) e per l’adeguamento dei sistemi di sicurezza sui treni (78 milioni). In questi casi, la Sezione ha ritenuto che le indicazioni della Regione non fossero sufficienti e ha mantenuto il rilievo critico.
Un altro profilo di criticità ha riguardato la copertura finanziaria di numerose disposizioni, assicurata tramite la generica formula “nell’ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio”. Richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 227/2019), il Collegio ha ribadito che la mera armonia numerica degli stanziamenti non è sufficiente e che la copertura deve basarsi sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici. È stata inoltre ravvisata la mancata indicazione, in più casi, della disponibilità residua dei capitoli di bilancio incisi, con il rischio di futuri stanziamenti e una scarsa trasparenza.
La Sezione ha altresì rilevato specifiche criticità in materia di utilizzo dei fondi di riserva, come nel caso del contributo alla Fondazione per la Ricerca Biomedica, evidenziando come la spesa non fosse inquadrabile tra le spese obbligatorie o impreviste ai sensi degli artt. 48 e 49 del d.lgs. n. 118/2011. Inoltre, ha segnalato un refuso tra la relazione tecnica e la norma di legge sull’importo dell’incremento del fondo sanitario, e ha richiamato l’attenzione sull’opportunità di indicare nelle relazioni tecniche l’ammontare della disponibilità residua dei capitoli, come correttamente fatto solo in alcune occasioni.
Con riferimento all’articolo 8 del collegato, la Sezione ha osservato che la relazione tecnica mancava di una stima puntuale dell’onere. A fronte dell’impegno formale all’abrogazione della disposizione, ha ritenuto il rilievo superato, pur sottolineando che tale impegno non era stato ancora formalizzato. Infine, ha preso atto delle controdeduzioni regionali in numerosi altri casi, ma ha sempre raccomandato una maggiore analiticità e trasparenza nelle future relazioni tecniche, sollecitando gli uffici regionali a fornire tutti gli elementi utili per la verifica della copertura e della quantificazione.
Nota della Redazione
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