Esecuzione del giudicato sulla carta docente e divieto di integrare il precetto (TAR Emilia-Romagna n. 211 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, esperibile ai sensi degli art. 112 e segg. cod. proc. amm., presuppone l’accertata inesecuzione del giudicato e la decorrenza inutilmente del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) riconosce alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire: la domanda di riconoscimento degli interessi legali, non previsti dal titolo, è inammissibile in assenza della specifica azione di condanna di cui all’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 464/2023 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere un importo a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute e, soprattutto, era stato dichiarato il suo diritto a usufruire della c.d. carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato.
Secondo la ricorrente, il Ministero era rimasto inadempiente proprio in relazione alla carta docente, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza, comprovato da apposita certificazione della Cancelleria. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio, lasciando così non contestato l’omesso adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’inadempimento, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, ordinando al Ministero di provvedere agli adempimenti imposti dal giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia.
Quanto al profilo temporale, il Collegio ha verificato che risulta scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.
Diversa è la sorte della domanda relativa agli interessi legali. Il Collegio ha osservato che la pronuncia da eseguire nulla dispone in proposito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (tra cui TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018). Non era stata del resto proposta la specifica azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati anzi richiesti espressamente gli interessi dalla maturazione del credito. L’istanza è stata quindi rigettata.
Il Collegio ha infine nominato sin d’ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in un dirigente da questi delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si è dato luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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