Indebita percezione del premio greening e responsabilità contabile del beneficiario (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 128 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che ottiene fondi pubblici vincolati a finalità di interesse generale, partecipando all’attuazione di un programma finanziato con risorse europee e nazionali, è titolare di un rapporto di servizio con l’organismo pagatore e risponde del danno erariale derivante dall’uso difforme delle risorse. La percezione di contributi in violazione delle condizioni normative integra condotta contra ius produttiva di responsabilità amministrativo-contabile, anche in difetto di un formale rapporto organico. Il danno non si esaurisce nell’importo del contributo indebitamente percepito, ma si estende alle sanzioni di derivazione eurounitaria che l’amministrazione non abbia recuperato. L’elemento soggettivo del dolo è desumibile dalla reiterazione, sistematicità e organizzazione della condotta, nonché dall’occultamento delle pratiche illecite.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa agricola individuale per il danno erariale arrecato all’organismo pagatore regionale, in relazione all’indebita percezione del premio c.d. greening di cui all’art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, riferito alla domanda unica 2018.

L’indagine trae origine da una denuncia dei Carabinieri per la Tutela Agroalimentare, che segnalava l’utilizzo sistematico di sostanze chimiche vietate in agricoltura biologica. L’organismo pagatore aveva revocato i contributi con propri decreti e l’impresa aveva restituito parte delle somme, ma non l’importo residuo di euro 27.313,09 riferito al greening 2018. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la contumacia del convenuto e affronta la questione preliminare del rapporto di servizio. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20701 del 2013, n. 16536 del 2019 e n. 32523 del 2023, la Corte afferma che tale rapporto non si esaurisce nel vincolo organico con la pubblica amministrazione, ma si estende a ogni soggetto, anche privato, che cooperi all’attuazione di un interesse pubblico mediante la gestione di risorse pubbliche. Il baricentro della giurisdizione contabile si sposta così dalla qualità soggettiva del responsabile alla natura del danno e alla finalità vincolata delle risorse.

Nel caso concreto, il convenuto ha chiesto e ottenuto il premio greening, operando come soggetto attuatore tenuto al rispetto dei presupposti del beneficio e all’obbligo di non frustrarne lo scopo pubblico. La Corte ravvisa pertanto il rapporto di servizio con l’organismo pagatore.

Quanto all’antigiuridicità, il Collegio rileva che le risorse sono state impiegate in modo radicalmente difforme dagli obiettivi della Politica Agricola Comune. Le indagini hanno accertato l’adozione di modalità colturali convenzionali con massiccio impiego di fertilizzanti, diserbanti e pesticidi, pur mantenendo la formale iscrizione ai registri del biologico, nonché il ricorso a “schede neutre” contenenti istruzioni per eludere i controlli. La Corte richiama l’art. 60 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, che esclude i benefici per chi abbia artificialmente creato le condizioni del loro conseguimento.

L’elemento soggettivo del dolo è ritenuto provato: la reiterazione, la sistematicità e l’organizzazione della condotta escludono negligenza o errore e rivelano un’azione pianificata. La mancata restituzione delle somme, nonostante la revoca, conferma la volontà di trattenere il vantaggio indebito.

Sul nesso di causalità, il Collegio applica il criterio del “più probabile che non”, richiamando Sezioni Unite n. 576 del 2008. Il danno è quantificato in euro 27.313,09, comprensivo del contributo indebitamente percepito e delle sanzioni di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 640/2014, non recuperate. La Corte condanna il convenuto al pagamento in favore dell’organismo pagatore, oltre rivalutazione e interessi legali, con spese del giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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