Ricalcolo quota retributiva militare al 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 422 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. L’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 non si esaurisce nella sola aliquota del 44 per cento riferita alla fascia tra quindici e venti anni. La domanda di ricalcolo fondata su tale norma non integra mutatio libelli quando muta soltanto l’interpretazione giurisprudenziale della disposizione. Il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto, comprensivo della misura e della decorrenza del trattamento.
Il Fatto
Il ricorrente, primo maresciallo luogotenente dell’Esercito collocato in quiescenza alla fine del 2019 con il sistema misto, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico erogato dall’INPS, lamentando l’applicazione delle aliquote previste dall’art. 44 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale civile anziché di quelle dell’art. 54 per il personale militare, con attribuzione della percentuale del 44 per cento sulla base pensionabile.
La censura è stata proposta dopo la trasmissione del provvedimento di liquidazione, ricevuto nel novembre 2020, ed è stata preceduta da formale ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro. L’INPS si è costituito eccependo la cessazione della materia del contendere per effetto delle circolari emanate dopo le pronunce delle Sezioni Riunite, la mutatio libelli, la mancanza di previa domanda amministrativa sul coefficiente del 2,44 per cento, l’infondatezza nel merito e, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei.
La Motivazione della Corte
Il giudice respinge anzitutto l’istanza di cessazione della materia del contendere. A tal fine occorrono un fatto nuovo successivo alla proposizione della domanda, idoneo a eliminare integralmente la lite, e l’accordo delle parti sul venir meno di ogni residuo contrasto. Nessuno dei due presupposti ricorre, perché le circolari dell’Ente non definiscono il rapporto né risulta una convergenza delle parti.
È infondata anche l’eccezione di inammissibilità. Il ricorrente ha chiesto, in sede amministrativa e poi in giudizio, l’applicazione dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973: ciò che è mutato è soltanto l’interpretazione giurisprudenziale della norma, profilo che assume rilievo solo sulla liquidazione delle spese. La Corte richiama il principio secondo cui il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica devolve al giudice l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum, comprendendovi le questioni sulla sussistenza del diritto, sulla misura e sulla decorrenza della pensione (tra le altre, Corte dei conti, II, n. 18/2021; Sezione II d’appello n. 306/2021).
Nel merito, il thema decidendum è l’ambito applicativo dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il giudice richiama la sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, che ha enunciato il principio del calcolo della quota retributiva secondo l’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e la successiva n. 12/2021, che ha esteso il criterio al personale con anzianità inferiore a quindici anni alla medesima data.
Su questa base il ricorso è accolto parzialmente, con declaratoria del diritto al ricalcolo della quota retributiva mediante il coefficiente del 2,44 per cento per ogni anno utile di anzianità maturata al 31 dicembre 1995. Sugli arretrati spettanti sono dovuti interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria. L’eccezione di prescrizione è dichiarata infondata. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della novità dell’orientamento nomofilattico, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con nulla per le spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.