Improcedibile il ricorso se non è depositata la prova della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 382 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il deposito, presso la segreteria della sezione o per via telematica, della prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione costituisce condizione di regolare instaurazione del contraddittorio. La sua omissione, anche quando il decreto risulti regolarmente notificato e l’ordinanza istruttoria regolarmente comunicata, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 155 C.G.C. La declaratoria prescinde dall’esame nel merito della pretesa sostanziale, restando preclusa ogni valutazione sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità dedotta.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio nel Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità consistente in ipertensione arteriosa non bene controllata farmacologicamente, ai fini dell’equo indennizzo e quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 461/2001.

L’amministrazione aveva negato il riconoscimento con decreto conforme al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti alla Corte dei conti, lamentando l’insufficiente valutazione dell’incidenza delle caratteristiche del servizio prestato. Con ordinanza a verbale del 6 marzo 2024, preso atto della mancata costituzione della parte convenuta, il giudice ha onerato il ricorrente al deposito della notifica del decreto di fissazione dell’udienza e del ricorso entro dieci giorni, rinviando la trattazione.

La Motivazione della Corte

La questione oggetto di causa è l’accertamento del diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il giudice unico rileva tuttavia che la stessa non è suscettibile di esame nel merito, per una ragione processuale assorbente.

Non risulta depositata presso la segreteria della sezione, né trasmessa per via telematica, la prova dell’avvenuta notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione. L’adempimento è imposto dall’art. 155 C.G.C., che ne fa presupposto della regolare instaurazione del contraddittorio.

Il giudice sottolinea che l’incombente non è stato eseguito benché il decreto fosse stato regolarmente notificato in data 13 giugno 2023 e benché risultasse regolarmente comunicata al ricorrente anche l’ordinanza a verbale del 6 marzo 2024. L’omissione non dipende dunque da un difetto di conoscenza degli atti, ma dalla mancata osservanza dell’onere processuale.

Da ciò consegue che non risulta regolare l’instaurazione del contraddittorio. Il giudice dichiara di dare continuità al più accreditato orientamento giurisprudenziale, che in tale evenienza configura un’ipotesi di improcedibilità del ricorso, richiamando numerose pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sez. giur. Campania n. 242 del 2019, n. 26 del 2020, n. 142 del 2022, Sez. giur. Veneto n. 27 del 2018 e n. 48 del 2022, Sez. giur. Puglia n. 366 del 2019 e n. 89 del 2020, Sez. giur. Abruzzo n. 92 del 2018.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile. Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva di controparte, non essendosi le amministrazioni convenute costituite in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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