Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 111 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili destinati all’uso abituale degli uffici, gravato di un mero debito di vigilanza, non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. La configurabilità del debito di custodia, e dunque dell’obbligo di resa del conto, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo è investita del giudizio di conto relativo a un consegnatario di beni mobili di un ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2018. Il magistrato relatore, con relazione istruttoria depositata nell’aprile 2025, ha ricostruito la disciplina dei consegnatari e ha prospettato al Collegio profili di inammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto.
Il rilievo centrale riguarda la natura dei beni rendicontati: si tratta prevalentemente di arredi e strumentazione informatica in uso agli uffici, rispetto ai quali non è configurabile un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza. Il consegnatario ha depositato memoria difensiva, contestando la propria qualifica di agente contabile e aderendo alla distinzione tra vigilanza e custodia. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. Richiama altresì l’art. 10 del D.P.R. n. 254 del 2002, che qualifica consegnatario il funzionario preposto alla gestione e alla conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Su questa base distingue le due fattispecie.
Il debito di custodia ricorre quando il consegnatario gestisce un deposito o magazzino alimentato da produzione o acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione di mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, unitamente alla gestione delle scorte operative di uso immediato.
Qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa non risponde a un’esigenza di funzionamento ma di continuativo rifornimento, configurandosi una vera gestione contabile soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Il Collegio richiama in tal senso la Sez. Calabria n. 39 del 2020 e la Sez. Liguria n. 133 del 2016, nonché le Sez. Piemonte n. 75 del 2018 e Sez. Liguria n. 38 del 2018.
Nella fattispecie i beni elencati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194 del 1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi istruttori. Grava pertanto sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è dunque dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174 del 2016, trattandosi di giudizio limitato a questioni preliminari.
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Nota della Redazione
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