Parificazione del conto giudiziale quale condizione di procedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 34 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione del conto giudiziale dell’agente contabile costituisce presupposto processuale imprescindibile per la sua instaurazione. Essa è imposta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., dall’art. 618 r.d. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011. L’omessa parificazione non è sanabile d’ufficio, né l’assenza di regolamentazione interna dell’ente può derogare alla legge. Il giudice dichiara pertanto improcedibile il giudizio, restando fermo l’obbligo del contabile di presentare il conto all’amministrazione e di questa di parificarlo, con eventuale ricorso alla procedura di resa del conto ex art. 141 c.g.c.
Il Fatto
Il magistrato istruttore della Sezione giurisdizionale per la Basilicata rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità di nove giudizi di conto, riuniti in udienza. Oggetto dei giudizi erano i conti giudiziali della cassa tickets di vari uffici dell’azienda sanitaria provinciale, per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, trasmessi dalla convenuta nella qualità di agente contabile.
I conti risultavano depositati privi della parificazione, cioè dell’attestazione di conformità alle scritture dell’amministrazione di appartenenza richiesta dall’art. 618 r.d. n. 827/1924. La difesa dell’agente contabile eccepiva l’insussistenza di ogni responsabilità contabile, sostenendo che l’ente aveva dato attuazione al codice di giustizia contabile solo con una deliberazione del 2024 e che, fino ad allora, alcuna parificazione era prevista né la convenuta avrebbe potuto attivarla.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra irregolarità del conto e sua inesistenza giuridica. L’improcedibilità può essere pronunciata non in qualsivoglia caso di nullità o irregolarità del conto, ma solo quando il conto è privo dei requisiti minimi di forma e sostanza (ad esempio la firma dell’agente o le quantità dei beni maneggiati), ovvero quando manca una condizione di procedibilità, come appunto la parificazione.
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: l’art. 139, comma 2, c.g.c.; il combinato disposto degli artt. 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c.; il punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. n. 118/2011. Da tali disposizioni discende che solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l’agente in giudizio e che il giudice relatore deve verificarne l’avvenuta parificazione prima dell’esame.
La Corte richiama il parere delle Sezioni Riunite n. 4/2020, che ha affermato l’imprescindibilità della parificazione. Per gli enti locali ammette che il giudizio possa ritenersi procedibile anche in mancanza di un formale atto di parifica, qualora il conto rechi il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario o sia stato approvato dall’organo politico, quali atti equipollenti. Nel caso di specie tale equipollenza non ricorre.
Quanto all’eccezione difensiva, la Corte osserva che l’ente non aveva dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni. Tuttavia, poiché un regolamento interno non può derogare alla legge, trovano diretta applicazione i principi generali del r.d. n. 827/1924 e del r.d. n. 1214/1934, in forza dei criteri di gerarchia e di successione delle leggi nel tempo. La Corte richiama altresì la Corte cost. n. 59/2024 sulla necessarietà del giudizio di conto.
Ne segue la declaratoria di improcedibilità dei giudizi, con rimessione degli atti alla Procura regionale e compensazione delle spese. Resta fermo l’obbligo di presentare i conti all’amministrazione per la parificazione e di questa di depositarli ex novo, restando percorribile la procedura di resa del conto ex art. 141 c.g.c.
Nota della Redazione
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