Giudizio di non idoneità a concorso: insindacabile la discrezionalità tecnica della commissione (TAR Lazio n. 3020 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici sulle prove di concorso, pur costituendo analisi di fatti e non ponderazione di interessi, sono espressione di ampia discrezionalità tecnica volta ad accertare in concreto l’idoneità dei candidati. Esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che emergano elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico, un errore di fatto o una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il giudice non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione, né opporre al giudizio dell’organo valutatore il parere di un perito di parte, prospettandosi la sola ipotesi residuale del macroscopico errore logico. L’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 160/2006 non impone alcuna corrispondenza tra la competenza specifica del commissario e la materia dell’elaborato corretto, deponendo anzi per l’equipollenza delle competenze dei componenti.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 magistrati ordinari, indetto con DM 8.4.2024. All’esito della correzione degli elaborati, la Commissione ha giudicato positivamente le prove di diritto civile e di diritto amministrativo, attribuendo in entrambi i casi il punteggio di 12/20, e ha ritenuto non idoneo l’elaborato di diritto penale, escludendo la candidata dalla prova orale.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 5.6.2025 di approvazione dell’elenco degli ammessi alle prove orali, l’avviso di convocazione del 10.6.2025, il verbale n. 61 del 12.11.2024 di non idoneità e il verbale n. 9 del 26.9.2024 sui criteri di correzione. Con il primo motivo ha contestato il giudizio di insufficienza, allegando un parere pro veritate. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 160/2006, per essere stato l’elaborato corretto da una sottocommissione priva di componenti con competenza specifica in diritto penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui le valutazioni delle Commissioni giudicatrici sulle prove di concorso sono espressione di discrezionalità tecnica. Esse non sono sindacabili dal giudice amministrativo, salvo sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Il sindacato di logicità non può confondersi con l’adeguatezza della motivazione, poiché un giudizio negativo espresso mediante punteggio numerico non è irrazionale solo perché il giudice ritenga di sostituire la propria competenza a quella della Commissione.

Quanto all’opponibilità dei pareri di parte, il TAR ribadisce che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati e che, fuori dall’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito sovrapporre il parere di un terzo alle determinazioni dell’organo valutatore.

Nel caso concreto, il Collegio ritiene attendibile la valutazione di insufficienza. Dall’esame dell’elaborato emerge che la candidata ha omesso di delineare in forma esplicativa le nozioni di progressione criminosa e di reato progressivo richieste dalla traccia, limitandosi a indicare alcune fattispecie. È stata inoltre disattesa la distinzione tra lottizzazione materiale e lottizzazione negoziale. Deficitario risulta anche l’esame della posizione del subacquirente, difettando la differenza tra l’ipotesi di estraneità del terzo in buona fede e quella di consapevolezza dell’abusività dell’intervento.

Il secondo motivo non coglie nel segno. L’art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 160/2006 richiama la disciplina del RD n. 1860/1925 e, in particolare, l’art. 16, che prevede l’attribuzione dei punti da ciascun commissario. Da ciò deriva l’equipollenza delle competenze. Non è, del resto, vera l’affermazione secondo cui due componenti del collegio penale erano privi di esperienza specifica: dal verbale n. 61 del 12.11.2024 risulta che a sostituire un commissario, dalle 17,30, è stato il Presidente della Commissione, magistrato penale.

Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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