Ordinanza sindacale di sgombero e presupposti di contingibilità e urgenza (TAR Marche n. 906 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco dispone lo sgombero di un immobile per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica è atto di alta amministrazione, fondato su una valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità manifesta, travisamento dei fatti o palese incoerenza con gli esiti dell’istruttoria. La mancanza di una previa dichiarazione di inagibilità non inficia il provvedimento, potendo tale dichiarazione essere adottata successivamente quale atto di ordinaria gestione. L’omesso avviso di avvio del procedimento non è altresì causa di invalidità, atteso che nei casi di urgenza il termine per provvedere è in re ipsa e il privato non ha dimostrato l’utilità del proprio apporto procedimentale. Le contestazioni del destinatario fondate su mere asserzioni personali, prive di supporto tecnico, non sono idonee a superare le risultanze del sopralluogo effettuato dai tecnici comunali.
Il Fatto
Con provvedimento del 15.12.2021, il Sindaco di Falconara Marittima ordinava a due nuclei familiari, tra cui i ricorrenti, lo sgombero degli appartamenti di proprietà comunale da essi occupati, in via Damiano Chiesa 8/a, a far data dalla notifica e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e agibilità dell’immobile. Il provvedimento traeva origine da una relazione di sopralluogo del 10 novembre 2021, redatta dall’Ufficio Lavori Pubblici, che aveva riscontrato lesioni alla pavimentazione del terrazzino, ammaloramento della canna fumaria e delle tubazioni, nonché disgregazione delle tavelle del tetto e dell’orditura lignea, con compromissione della sicurezza della copertura.
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza deducendo: l’omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di istruttoria e l’assenza di una dichiarazione di inagibilità; la violazione del principio di proporzionalità, potendo i lavori essere eseguiti senza sgombero; e l’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, respingeva la domanda di sospensione, prescrivendo però al Comune di procurare una sistemazione abitativa alternativa, prescrizione poi ottemperata. La causa era trattenuta in decisione all’udienza del 26 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha respinto il ricorso, ritenendo le censure dei ricorrenti fondate su mere opinioni personali, prive di qualsivoglia supporto tecnico. Quanto al dedotto difetto di istruttoria, il Collegio ha rilevato che il sopralluogo era stato eseguito da due tecnici comunali, su incarico dei rispettivi dirigenti, le cui conclusioni, in assenza di prova contraria, si presumono frutto di competenze specifiche. La documentazione versata in giudizio ha inoltre dimostrato che l’immobile era già da anni oggetto di verifiche, escludendo la natura di provvedimento a sorpresa. La medesima carenza probatoria è stata posta a fondamento del rigetto della censura di violazione del principio di proporzionalità, non avendo i ricorrenti fornito elementi tecnici per sostenere l’eseguibilità dei lavori in presenza degli occupanti.
Il Tribunale ha poi disatteso la censura relativa all’assenza di una previa dichiarazione di inagibilità, qualificandola profilo secondario e formale. L’ordinanza contingibile e urgente trova, infatti, fondamento in una situazione di fatto che richiede un intervento immediato, mentre la dichiarazione di inagibilità costituisce ordinario provvedimento gestionale, adottabile dal dirigente comunale in un momento successivo.
Quanto all’assenza dei presupposti di contingibilità e urgenza, il Collegio ha enunciato il principio per cui la relativa valutazione spetta esclusivamente al Sindaco, potendo essere condizionata da circostanze non catalogabili rigidamente ex ante, ed è sindacabile dal giudice solo ove appaia illogica o del tutto scollegata dagli esiti istruttori. Nella specie, la valutazione del Sindaco è stata ritenuta coerente con le risultanze del sopralluogo. Infine, in ordine alla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, il TAR ha escluso la necessità dell’avviso di avvio del procedimento, sia perché l’urgenza di provvedere è in re ipsa, sia perché i ricorrenti non hanno indicato quale sarebbe stato il loro apporto tecnico, non provando che l’esito del procedimento sarebbe stato diverso.
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Nota della Redazione
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