Giudizio di ottemperanza al titolo del giudice del lavoro sull’ordinamento scolastico (TAR Piemonte n. 1334 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il Tribunale amministrativo accerta la persistente inesecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine assegnato. La nomina del commissario ad acta può avvenire sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, con facoltà di delega. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con dimidiazione dei parametri, in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione. Il Tribunale dispone altresì la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per i profili di danno erariale potenzialmente connessi.

Il Fatto

La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza resa dal Tribunale di Alessandria in funzione di Giudice del lavoro, notificata con formula esecutiva e divenuta definitiva. Il titolo riconosceva le somme spettanti a titolo di “Carta del Docente”, pari a 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi all’accoglimento. Alla camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Non essendovi contestazione sull’omessa ottemperanza, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e di pagare le somme liquidate, maggiorate degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, entro sessanta giorni.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Questi provvederà nel termine ulteriore di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, con atti a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale.

Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, si ritengono connesse ai compiti istituzionali, con compenso compreso in quello già percepito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione per la serialità della controversia e le difficoltà operative dell’Amministrazione. Il Tribunale ha disposto la distrazione delle spese in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.

Infine, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi, il Collegio ha mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per gli accertamenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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