Il Tribunale dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso (TAR Lazio n. 7035/2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, manifestata dal difensore munito di procura speciale e ritualmente notificata alle altre parti nel rispetto del termine di cui all’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La dichiarazione di rinuncia costituisce espressione della disponibilità dell’interesse sostanziale e processuale da parte del ricorrente, che manifesta la volontà di non proseguire nell’azione intrapresa. La pronuncia di estinzione assume natura dichiarativa e non richiede alcuna valutazione in ordine al merito della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di atti con cui il GSE aveva respinto, in via implicita, la propria manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva per impianti eolici di cui al D.M. 30 dicembre 2024 (c.d. Decreto FER X Transitorio). L’istanza era stata presentata tramite PEC, anziché mediante il Portale FER-X, e il GSE l’aveva ritenuta non valida, comunicando la chiusura della segnalazione. La società aveva inoltre proposto istanza cautelare, successivamente rinunciata. In data 30 gennaio 2026, la società, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, notificando tale atto alle altre parti costituite.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., la rinuncia deve provenire dal difensore munito di mandato speciale, ovvero direttamente dalla parte, e che, ai sensi del comma 3, deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nel caso di specie, la dichiarazione di rinuncia, resa dal procuratore con procura speciale e ritualmente notificata al GSE e ai Ministeri in data 30 gennaio 2026, risulta conforme ai predetti requisiti formali.

Il Collegio ha inoltre precisato che la mancata costituzione di alcune parti non osta alla declaratoria di estinzione, atteso che la rinuncia è atto unilaterale e dispositivo del processo che non richiede l’accettazione delle controparti, salvo che queste abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio, ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.

Con riferimento alle spese di lite, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, esercitando il potere riconosciuto dall’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., in considerazione degli interessi sottesi alla proposizione della domanda giudiziale successivamente rinunciata. Tale scelta è volta a non gravare sul ricorrente dei costi del processo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della circostanza che la rinuncia è intervenuta prima della decisione di merito.

Il Tribunale ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, disponendo la comunicazione della sentenza alle parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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