Assegno di cura e fasce ISEE illegittime perché non distinguono minori e (TAR Campania n. 3305 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Consorzio che, nell’erogazione dell’assegno di cura, differenzia l’importo in base a generali fasce di ISEE accorpando disabili minorenni e maggiorenni viola la disciplina regionale di riferimento. La d.G.R.C. n. 70/2024 ammette, a valle dell’individuazione dei beneficiari, solo la decurtazione del 40% al ricorrere di un ISEE sociosanitario superiore a euro 20.000 (o 35.000 per i minori) o in caso di altre prestazioni di assistenza, e l’incremento del 10% per specifiche condizioni di disabilità gravissima. L’ISEE sociosanitario ristretto dei maggiorenni gravissimi, parametrato a un nucleo più ristretto, produce un effetto perequativo che il Consorzio non può ignorare sovrapponendo le due platee. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul sindacato dei criteri di distribuzione delle risorse, mentre la giurisdizione ordinaria riguarda la mancata corresponsione dell’assegno già conformato nel suo concreto ammontare.
Il Fatto
La ricorrente, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minore disabile, ha impugnato gli atti con cui il Consorzio Servizi Sociali ha stabilito un importo differenziato dell’assegno di cura in base all’ISEE del richiedente. L’Assemblea consortile aveva approvato l’introduzione dell’importo differenziato per garantire la copertura di tutti i beneficiari a fronte delle risorse disponibili; il Consiglio di Amministrazione aveva poi approvato lo schema di disciplinare con quattro fasce ISEE e altrettanti importi mensili.
La ricorrente ha censurato i criteri di attribuzione per contrasto con la disciplina regionale sovraordinata, deducendo eccesso di potere per discriminazione dei disabili e disparità di trattamento. Il Consorzio si è costituito in resistenza, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto ribadito la giurisdizione amministrativa, trattandosi di sindacato su poteri volti all’individuazione e verifica delle condizioni per l’erogazione dell’assegno di cura; la giurisdizione ordinaria resta confinata alle controversie sulla mancata corresponsione una volta che il diritto sia stato conformato dall’Amministrazione, come chiarito dalla Cassazione civile sez. un. n. 2481 del 2023.
Nel merito il Collegio ha osservato che il disciplinare del Consorzio rinvia al verbale assembleare con cui si è introdotto l’importo differenziato per fasce di ISEE, dando evidenza di quattro scaglioni: 1.000 euro mensili (ISEE da 0,00 a 10.140,00), 800 euro (da 10.140,01 a 19.999,99), 600 euro (da 20.000,00 a 30.000,00) e 400 euro (oltre 30.000,01).
Tale assetto non è apparso conforme alla d.G.R.C. n. 70/2024, che per l’assegno di cura prevede l’importo di 1.000 euro mensili per i disabili gravissimi e di 600 euro per i disabili gravi, con priorità alla disabilità gravissima e uso congiunto dei criteri del bisogno socio-assistenziale e del bisogno economico. Il deliberato regionale ammette, a valle, solo la decurtazione del 40% per ISEE sociosanitario superiore a euro 20.000 (o 35.000 per i minori) o in presenza di altre prestazioni, con ulteriore riduzione del 10% ove ricorrano due condizioni, e l’incremento del 10% per specifiche ipotesi di dipendenza vitale.
Il punto decisivo è l’accorpamento, operato dal Consorzio, di disabili maggiorenni e minorenni nella stessa fascia di reddito, senza considerare l’incidenza dell’ISEE sociosanitario ristretto per i maggiorenni, parametrato al richiedente, al coniuge e ai figli, a fronte dell’ISEE riferito al nucleo familiare più ampio per i minori. Ne deriva un vantaggio per i maggiorenni non contemplato dalla disciplina regionale, che anzi lo esclude per fini perequativi.
Di qui l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e l’accoglimento del ricorso, fatti salvi i successivi provvedimenti del Consorzio in sede di riedizione del potere, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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