Giudizio di ottemperanza e commissario ad acta per pagamento spese (TAR Sicilia n. 1623 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può agire per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza non impugnata, sempre che sia decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale esecuzione al titolo entro un termine e, per il caso di inerzia, nomina d’ufficio un commissario ad acta. L’incarico di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. La penalità di mora, nella forma degli interessi legali, decorre dalla notificazione o comunicazione della decisione fino all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Un avvocato, che aveva assistito un proprio cliente nel giudizio di lavoro davanti al Tribunale di Palermo, ottiene dal giudice ordinario la liquidazione dei compensi in proprio favore quale antistatario, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 369,15 a titolo di onorari, spese generali, IVA e CPA. La sentenza non viene impugnata e passa in giudicato.

Decorso inutilmente il termine di legge senza che l’amministrazione provveda, il creditore propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’esecuzione del titolo, la fissazione di una somma per ogni ritardo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La documentazione versata in atti comprova la mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e il conseguente passaggio in giudicato del titolo.

È altresì accertato il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, che condiziona l’esperibilità dell’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche. Integrati tali requisiti, il ricorso è accolto.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, nomina d’ufficio commissario ad acta il Segretario Generale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ulteriori sessanta giorni e facoltà di delega, senza diritto ad alcun compenso.

Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Stabilisce inoltre che il commissario deposita gli atti esclusivamente in via telematica tramite il modulo P.A.T. dedicato agli ausiliari.

Sussistono i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per la penalità di mora, liquidata negli interessi legali sull’importo dovuto dalla notificazione della decisione fino all’insediamento del commissario. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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