Ottemperanza a sentenza ordinaria e limiti dei poteri integrativi del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1622 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo non è munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale sottostante e la sua attività resta meramente esecutiva. Il capo della sentenza civile che condanni l’amministrazione a regolarizzare la posizione contributiva e a versare all’ente previdenziale i contributi dovuti, senza indicarne l’importo, non è suscettibile di esecuzione, perché la relativa quantificazione presuppone un accertamento di merito riservato al giudice del lavoro. Il potere integrativo del giudicato e la formazione progressiva del medesimo operano, invece, quando si eseguono sentenze del giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione estesa al merito.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti immesse in ruolo dopo lunghi periodi di servizio pre-ruolo, hanno ottenuto dal Tribunale civile di Palermo una sentenza che, disapplicata la normativa interna per contrasto con la clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ha riconosciuto l’integrale valutazione del servizio pre-ruolo, il diritto alla ricollocazione nelle classi stipendiali e la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle differenze retributive.
La stessa sentenza ha condannato l’amministrazione a regolarizzare la posizione contributiva e a corrispondere all’INPS i contributi dovuti, nei limiti della prescrizione quinquennale. Non ottenuta l’esecuzione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’adempimento integrale. Il Presidente del collegio ha dato avviso alle parti della possibile inammissibilità parziale del ricorso, con riferimento proprio al capo contributivo.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente accolto la domanda di estromissione dell’INPS, non essendo stata proposta alcuna domanda nei suoi confronti. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa all’esecuzione del capo sulla regolarizzazione contributiva.
La ragione è netta: quel capo non reca l’indicazione dell’importo delle differenze contributive dovute. A tale lacuna non può sopperire il giudice dell’ottemperanza con un’attività cognitiva suppletiva, rimessa invece al Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del rapporto sottostante.
Il collegio richiama il criterio consolidato: la sentenza civile di condanna è eseguibile in ottemperanza solo quando dal dispositivo e dalla motivazione il corrispettivo sia quantificabile con una semplice operazione matematica. Quando invece occorre accertare il quantum, il giudice amministrativo, sprovvisto di giurisdizione sul rapporto, non può provvedervi.
Il Tribunale distingue poi le due situazioni. Solo in sede di esecuzione di sentenze del giudice amministrativo il giudice dell’ottemperanza dispone di poteri integrativi, potendo definire e specificare la regola del caso concreto e operare il c.d. giudicato a formazione progressiva, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 7 del 1989 e dalle Sezioni Unite n. 7825 del 2020. Di fronte a una pronuncia del giudice ordinario, invece, l’azione resta confinata nell’attività esecutiva, non essendo il giudice amministrativo fornito di giurisdizione nella materia oggetto del giudicato.
Per tutti gli ulteriori capi, sussistendo i presupposti dell’art. 114 c.p.a., il ricorso è stato parzialmente accolto. L’amministrazione deve provvedere entro sessanta giorni; in caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte, provvede in via sostitutiva il Responsabile della competente Direzione generale, quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.
Nota della Redazione
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