Valutazione del Policlinico Militare non lesiva ricorso inammissibile (TAR Emilia-Romagna n. 550 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Policlinico Militare che esclude la dipendenza da causa di servizio è un atto endoprocedimentale privo di diretta e autonoma efficacia lesiva. Nel procedimento amministrativo complesso volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, assumono rilievo il parere della C.M.O. e quello del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio, cui segue il provvedimento finale dell’organo titolare del potere. L’impugnazione del solo atto istruttorio è inammissibile per carenza di interesse immediato ed attuale, mentre il provvedimento conclusivo deve essere gravato nei termini di rito, a pena di improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti realmente lesivi.

Il Fatto

Un soggetto in servizio presso il Comando Operazioni Aeree era stato assegnato ad altra sede dal gennaio al luglio 2017. In data 30 giugno 2017 aveva subito un infortunio che aveva reso necessario il ricovero urgente, seguito dal trasferimento presso il Policlinico Militare Celio di Roma. Il successivo giudizio diagnostico, reso in forma di Mod. C., aveva ritenuto il soggetto temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, qualificando però la lesione come non dipendente da causa di servizio.

L’interessato aveva impugnato il giudizio del Policlinico avanti al TAR Lazio, deducendo l’erronea mancata ascrizione delle infermità alla VII categoria della Tabella A e il difetto di motivazione. Il TAR Lazio aveva declinato la competenza in favore del TAR Emilia-Romagna, dinanzi al quale il ricorso era stato riassunto. Il Ministero della Difesa si era costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via preliminare il rilievo officioso di inammissibilità e improcedibilità del ricorso, rilevando che l’atto impugnato era il giudizio del Policlinico Militare di Roma, atto privo di diretta efficacia lesiva.

La sentenza ricostruisce il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio come un procedimento complesso, articolato in valutazioni istruttorie ed endoprocedimentali di vari organi, tra cui il giudizio della C.M.O. e quello del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio. Tali pareri sono fatti propri, motivatamente, dall’organo titolare del potere che adotta il provvedimento conclusivo: è quest’ultimo l’atto che incide sulla sfera giuridica dell’interessato e che deve essere tempestivamente impugnato.

Dalla documentazione versata in atti è emerso che, dopo il giudizio del 2017, erano intervenuti il parere del Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio — indicato in due date diverse — e un decreto del 14 novembre 2019 che aveva sostanzialmente respinto la domanda relativa alla patologia. Il ricorrente non aveva impugnato tali atti, pur essendo questi provvedimenti a essere lesivi della sua posizione giuridica.

La conseguenza è duplice: il ricorso è inammissibile perché diretto contro un atto non autonomamente impugnabile, e comunque improcedibile per la mancata impugnazione degli atti successivi. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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