Decadenza dal ricorso giurisdizionale avverso reiezione di riesame in materia di CIGO (TAR Piemonte n. 806 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale proposto avverso la reiezione dell’istanza di riesame è irricevibile per decadenza quando l’amministrazione abbia espressamente indicato nel ricorso al giudice amministrativo l’unica via di tutela residua. Il termine decorre dal provvedimento che rende palese l’esaurimento dei rimedi amministrativi, non dalla comunicazione informale che prospetti un eventuale ulteriore esame della pratica. La disponibilità di molteplici strumenti di interlocuzione procedimentale non sospende né interrompe il termine di impugnazione, né la decadenza può essere neutralizzata da una e-mail di contenuto meramente interlocutorio. La compensazione delle spese di lite, infine, può essere disposta quando il contenuto contraddittorio delle comunicazioni dell’amministrazione abbia indotto la parte a confidare in un diverso esito.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della produzione di teloni e tensostrutture, dopo aver fruito dell’integrazione salariale prevista dalla normativa emergenziale per il 2020, ha presentato domanda di CIGO per il periodo 28.12.2020-2.1.2021. L’INPS ha respinto la domanda contestando l’omessa prova della comunicazione alle organizzazioni sindacali. Dopo una prima richiesta di riesame respinta, un ricorso amministrativo rigettato e una seconda istanza di riesame dichiarata inammissibile, la società ha notificato ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto all’integrazione salariale.

L’INPS si è costituita eccependo preliminarmente la decadenza. La questione decide la controversia, poiché dalla sua soluzione dipende l’esame del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione preliminare di decadenza, ritenendola fondata. La ricorrente, dopo una prima domanda di riesame respinta, ha presentato ricorso amministrativo definito con provvedimento del 15.7.2021; successivamente ha proposto una seconda istanza di riesame, sulla quale l’amministrazione si è pronunciata con atto del 9.8.2021, dichiarandone l’inammissibilità.

Il percorso argomentativo del Tribunale muove da un dato pacifico: l’impresa ha avuto accesso a molteplici strumenti di interlocuzione con l’amministrazione — due istanze di riesame e un ricorso amministrativo — ottenendo sempre una risposta, anche quando questa si è sostanziata nel diniego di riesame. Non può quindi sostenersi che siano mancati idonei spazi di tutela.

L’ultimo provvedimento, quello del 9.8.2021, indicava espressamente nel ricorso giurisdizionale l’unica via di tutela residua. Su questa base il Collegio osserva che, anche al netto della sospensione feriale dei termini, e anche volendo assumere quale dies a quo non il rigetto del ricorso amministrativo ma il successivo diniego di riesame, il ricorso notificato il 23.12.2021 risulta ampiamente tardivo.

Il Tribunale esclude poi che sulla decadenza possa incidere la comunicazione informale via e-mail, con cui l’amministrazione aveva prospettato un eventuale inoltro della pratica all’ufficio competente per ulteriore valutazione. Il provvedimento di espresso rigetto dell’istanza di riesame è netto nel dichiararne l’inammissibilità, e la decadenza presidia la certezza dei procedimenti amministrativi. Il ricorso è pertanto irricevibile per intervenuta decadenza.

Il Collegio compensa infine le spese di lite, valorizzando il tenore della comunicazione allegata al diniego di riesame e la natura formale delle ragioni di reiezione della domanda di cassa integrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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