Emersione lavoro irregolare prova presenza affidata solo enti pubblici (TAR Emilia-Romagna n. 553 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020 qualora il richiedente non fornisca la prova della propria presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020 mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici. La nozione di organismo pubblico non può essere estesa fino a ricomprendere associazioni private che non svolgano funzioni pubblicistiche per delega o convenzione. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporta l’automatica inammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, senza necessità di una previa sentenza penale di condanna. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è precluso quando il mancato perfezionamento della procedura dipenda dall’originario difetto dei presupposti di legge.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Modena – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto l’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020. Il diniego si fondava sulla circostanza che il verbale di Pronto Soccorso prodotto per comprovare la presenza in Italia alla data dell’8 marzo 2020 era risultato non autentico a seguito dei controlli dell’Amministrazione. Convocato per un’integrazione documentale, il richiedente non aveva presentato altra idonea attestazione. In giudizio deduceva l’illegittimità del provvedimento per mancata valutazione di altra documentazione e chiedeva, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che la procedura di emersione richiede, quale condizione indispensabile, che i lavoratori stranieri fossero stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 o avessero soggiornato in Italia prima di tale data, comprovandolo con dichiarazione di presenza o con attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Nel caso di specie, il documento prodotto era risultato contraffatto e il ricorrente non aveva contestato tale circostanza, sicché essa poteva considerarsi provata ai sensi del principio di non contestazione. Sul punto, il Collegio ha chiarito che l’Amministrazione può procedere ad un’autonoma valutazione della falsità, senza necessità di una sentenza penale definitiva, sempre che tale valutazione sia condotta secondo criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro. La documentazione contraffatta integra, inoltre, la causa ostativa dell’inammissibilità della domanda prevista dall’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998.
Quanto alle produzioni documentali effettuate in giudizio – una dichiarazione di un centro di accoglienza e una mail di un’associazione – il Tribunale ne ha escluso l’idoneità, poiché rilasciate da enti privati e non da organismi pubblici. La nozione di organismo pubblico, come precisato dall’art. 5 del D.M. 27 maggio 2020 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5838 del 2025, non può includere associazioni private che non svolgano funzioni pubblicistiche per delega o convenzione. Anche se fossero state prodotte in sede procedimentale, tali attestazioni sarebbero state comunque inidonee allo scopo.
Il Collegio ha infine ritenuto precluso il rilascio del permesso per attesa occupazione richiesto in via subordinata, in quanto tale titolo presuppone che l’istanza di emersione fosse astrattamente accoglibile sin dall’origine, non potendo essere rilasciato a fronte dell’originario difetto dei presupposti di legge, come ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8007 del 2022 e dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 606 del 2026.
Nota della Redazione
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