Carta del docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 324 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito con il rito dell’ottemperanza, accerta l’inadempimento dell’amministrazione al giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario e ordina l’esecuzione nei termini di legge. La sussistenza dei presupposti di rito — copia esecutiva ex art. 475 cod. proc. civ., notificazione del titolo e infruttuoso decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 — legittima l’ordine di pagamento. Per il caso di protratta inottemperanza va nominato sin d’ora il Commissario ad acta. L’assenza di contestazione sull’omesso adempimento consolida il quadro. La riunione dei ricorsi a soli fini di redazione del provvedimento non incide sulle singole decisioni né sulla liquidazione delle spese.
Il Fatto
Numerosi docenti hanno proposto separati ricorsi al TAR Piemonte per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del Tribunale di Ivrea, Torino e Biella, Sezione Lavoro. I titoli avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, il contributo per la formazione di importo variabile.
Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omesso adempimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso commissariale è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, sulla base dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, con dimidiazione ex art. 4, comma 1, DM n. 55/2014 e ulteriore riduzione per serialità della controversia e difficoltà operativa dell’amministrazione. È disposta la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario.
Il Collegio ha infine disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.