Pena pecuniaria illegale e diniego delle attenuanti generiche: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. II n. 31441 del 17.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato commesso prima dell’entrata in vigore della legge 26 aprile 2019, n. 36, la pena pecuniaria deve essere contenuta entro il massimo edittale vigente all’epoca del fatto, con la conseguenza che è illegale la multa che lo ecceda e deve essere rideterminata dal giudice di appello. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 9 marzo 2026, in parziale riforma della decisione emessa il 15 luglio 2021 dal G.U.P. del Tribunale di Siena, riduceva la pena inflitta all’imputato in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso.

Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo denunciava l’erronea applicazione dell’art. 628 cod. pen., per avere i giudici di merito applicato il regime sanzionatorio vigente al momento della sentenza di primo grado anziché quello in vigore all’epoca del fatto, con conseguente irrogazione di una pena pecuniaria superiore al massimo edittale. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte territoriale negato le attenuanti generiche con motivazione assertiva e apodittica.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione penale ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Quanto al primo, la Corte ha osservato che la Corte d’appello aveva correttamente ricostruito il trattamento sanzionatorio. Il primo giudice aveva inflitto una multa superiore al massimo edittale vigente all’epoca della commissione del fatto, massimo successivamente modificato in senso peggiorativo dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, entrata in vigore il 18 maggio 2019, dunque dopo il fatto. La Corte territoriale aveva quindi rideterminato la pena pecuniaria base, applicando poi la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen. e, ulteriormente, la riduzione per la scelta del rito, fino alla multa finale. Il calcolo è stato ritenuto corretto, con esclusione del vizio di violazione di legge denunciato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’appello immune da vizi in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di merito aveva congruamente richiamato la gravità del fatto, l’assenza di apporto del ricorrente per l’identificazione dei correi, l’ammissione dell’addebito intervenuta solo a seguito dell’acquisizione delle prove e la sussistenza di precedenti penali plurimi e specifici, commessi in un breve arco di tempo e ritenuti sintomatici di una notevole capacità a delinquere.

Nel percorso argomentativo la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice prenda in esame quello tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen. che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il beneficio, potendo essere sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e alle modalità del reato. Sono stati richiamati, in proposito, i precedenti Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 e Sez. 2, n. 4790 del 16/01/1996.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. È stata altresì disposta, in applicazione delle statuizioni della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, la condanna del ricorrente al versamento di una somma, determinata in via equitativa, in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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