Rinuncia al ricorso e inammissibilità escludono condanna alle spese e ammende (Cass. pen. Sez. IV n. 2771 del 23.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell’interesse alla decisione sopraggiunto alla proposizione dello stesso non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Il principio si fonda sul rilievo che la sopravvenuta carenza di interesse non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. La rinunzia al ricorso integra autonoma causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Il Fatto

Un ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui, il 18 dicembre 2023, il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva ordinato l’imputazione nei suoi confronti per l’ipotesi di omicidio colposo. La Difesa qualificava il provvedimento come abnorme, assumendone l’impugnabilità in sede di legittimità.

Nelle more del giudizio di cassazione il Giudice dell’udienza preliminare accoglieva la richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Difesa. Di qui la rinunzia al ricorso, depositata l’11 luglio 2024 e motivata dal venire meno della materia del contendere e dell’interesse a coltivare l’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, fissata l’udienza camerale, è pervenuta rinunzia al ricorso da parte del ricorrente, motivata dall’intervenuto accoglimento della richiesta di nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Tale accoglimento ha determinato il venir meno della materia del contendere e, in definitiva, la mancanza di interesse a coltivare l’impugnazione.

Su questa base l’impugnazione è dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinunzia. La Corte non esamina quindi il merito dell’originaria doglianza difensiva concernente la pretesa abnormità del provvedimento impositivo dell’imputazione.

Quanto alle conseguenze economiche, la Corte esclude che nulla sia dovuto per le spese del procedimento e che debba applicarsi la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende. Il Collegio richiama il principio secondo cui alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese né alla sanzione pecuniaria, perché la fattispecie non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.

A sostegno la sentenza cita Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308, richiamata come conforme; in termini più recenti indica Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; nello stesso senso richiama Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910 e Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, De Mitri, Rv. 234859. Tutte le pronunce sono indicate come conformi all’insegnamento delle Sezioni Unite, richiamate in Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166 e Sez. U, ord. n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206168.

La Corte fa infine applicazione della motivazione semplificata, trattandosi di principi di diritto già reiteratamente affermati e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni del decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016. Il ricorso è dichiarato inammissibile; nulla è disposto in ordine alle spese e alla cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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