Utilizzabilità delle chat estratte dal cellulare e natura di corrispondenza (Cass. pen. Sez. I n. 13918 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica, i messaggi “whatsapp” e gli sms custoditi nella memoria di un dispositivo elettronico conservano natura giuridica di corrispondenza anche dopo la ricezione da parte del destinatario, sicché la loro acquisizione deve avvenire secondo le forme previste dall’art. 254 cod. proc. pen. per il sequestro della corrispondenza, salvo che, per il decorso del tempo o altra causa, non perdano ogni carattere di attualità, trasformandosi in un mero documento “storico”. L’acquisizione dei dati contenuti in un dispositivo informatico da parte del pubblico ministero non necessita di un provvedimento autorizzativo del giudice, essendo sufficiente il decreto di sequestro del pubblico ministero; è onere dell’interessato dedurre la mancanza, in concreto, di un giusto equilibrio tra le necessità dell’indagine e i diritti fondamentali al rispetto della vita privata.

Il Fatto

Con sentenza dell’8 maggio 2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, Sezione Minorenni, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per i minorenni a seguito di giudizio abbreviato. All’imputato, all’epoca minorenne, era stato contestato un compendio di reati in materia di stupefacenti e armi, con condanna alla pena di tre anni e otto mesi di reclusione e 20.000 euro di multa, previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e concessione delle diminuenti della minore età e del rito.

La ricostruzione accusatoria si fondava principalmente sulle numerose chat intercorse tra l’imputato e diversi soggetti coinvolti nelle attività illecite, nonché su immagini e video rinvenuti nel cellulare in uso all’imputato, raffiguranti armi e sostanza stupefacente. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, con cui ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione in punto di utilizzabilità delle chat, di sussistenza di riscontri oggettivi, di violazione del ne bis in idem e di mancata concessione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il sesto motivo, relativo alla dedotta inutilizzabilità delle chat estratte dal telefono cellulare dell’imputato. Il ricorrente sosteneva che, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 261 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 2 del 2023, i messaggi telematici costituiscono corrispondenza anche dopo la ricezione, con la conseguenza che la loro acquisizione avrebbe richiesto un provvedimento autorizzativo del giudice.

La Corte ha richiamato il proprio orientamento più recente, secondo cui i messaggi custoditi nella memoria di un dispositivo conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, sicché la loro acquisizione deve avvenire nelle forme del sequestro di cui all’art. 254 cod. proc. pen., salvo che non perdano ogni carattere di attualità trasformandosi in documento storico. Ha altresì richiamato il principio per cui l’acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro è rimessa all’iniziativa del pubblico ministero, senza necessità di provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto previsto per i tabulati telefonici, assimilabili alle intercettazioni.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la sentenza di primo grado dava atto dell’avvenuto sequestro del telefono e dell’estrazione della copia forense mediante consulenza tecnica disposta dalla Procura della Repubblica. L’eccezione del ricorrente è stata pertanto ritenuta mal calibrata, non avendo dedotto alcunché in punto di eventuali avvisi delle facoltà difensive o di preventivo sequestro del dispositivo, elementi che avrebbero potuto integrare una ipotesi di inutilizzabilità patologica.

I primi cinque motivi, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili in quanto generici, aspecifici e reiterativi di questioni di merito già risolte. La Corte ha precisato che l’interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e che gli indizi raccolti possono costituire fonte diretta di prova senza necessità di riscontri esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti. Ha altresì ribadito che la prova dei reati in materia di stupefacenti non è necessariamente condizionata al sequestro della sostanza e che la disponibilità delle armi può essere desunta da altri elementi probatori, come il tenore inequivoco delle chat.

Il settimo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: i giudici di merito hanno correttamente escluso le attenuanti generiche valorizzando l’assenza di resipiscenza e la già intervenuta concessione della speciale attenuante di cui all’art. 98 cod. pen. per la minore età. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, senza condanna alle spese trattandosi di persona minore di età al momento del fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 98 c.p.

Tutte le 18 sentenze sull'art. 98 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *