Inammissibile il ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VII n. 31609 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che, deducendo il vizio di motivazione, non indichi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, prospettando una diversa lettura e un diverso giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie, senza individuare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità resta estraneo a simile censura. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito valuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti. La motivazione sulla quantità di pena è richiesta solo se questa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
Il ricorrente è stato dichiarato responsabile del reato di truffa e ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte appello sez. dist. di Bolzano del 10.12.2025. Con cinque motivi ha dedotto la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all’elemento psicologico, la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 641 cod. pen., la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il diniego delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, contestando altresì la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi muovendo dal primo, con cui si censurava il giudizio di responsabilità per difetto di motivazione sull’elemento psicologico. La doglianza è generica: il ricorrente non ha indicato la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell’atto di impugnazione, ignorando le affermazioni del provvedimento censurato. Sul punto richiama Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e Sez. 2 n. 9106 del 12.02.2021.
Il secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 641 cod. pen., è parimenti generico. La Corte territoriale ha correttamente ricondotto il fatto all’art. 640 cod. pen., valorizzando il comportamento del ricorrente che, simulando circostanze non vere, ha indotto in errore la persona offesa, senza dissimulare il proprio stato di insolvenza.
Il terzo motivo, sulla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è riproduttivo di profili già disattesi. È adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza anche di uno solo dei presupposti, valorizzando la rilevante entità del danno economico cagionato alla persona offesa (Sez. 3 n. 34151 del 18.06.2018). Il quarto motivo, sulle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità e appare manifestamente infondato, secondo il principio di Sez. 3 n. 2233 del 17.06.2021: basta il riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Il quinto motivo, sull’eccessività della pena, è infondato. La motivazione analitica è necessaria solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale; altrimenti bastano il richiamo ai criteri dell’art. 133 cod. pen. e alla gravità del reato (Sez. 2 n. 36245 del 26.06.2009). Quanto alle sanzioni sostitutive, l’accertamento delle condizioni è di fatto, non sindacabile se motivato in modo non illogico (Sez. 1 n. 35849 del 17.05.2019). Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.