Applicabilità della particolare tenuità ai reati contro la PA (Cass. pen. Sez. 6 n. 18365 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui alla legge 8 agosto 2019, n. 77, di conversione del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, che ha modificato l’art. 131-bis cod. pen., stabilendo che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale, non si applica ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. Tale disciplina, più sfavorevole e incidente su norme sostanziali, non può avere efficacia retroattiva. Ne consegue che, per i fatti commessi prima del 10 agosto 2019, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto deve ritenersi astrattamente applicabile anche ai suddetti reati, salva la verifica in concreto dei relativi presupposti.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 341-bis cod. pen. (oltraggio a pubblico ufficiale), commesso in data 13 aprile 2018.

Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. e contestando l’esclusione della esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., anche nella forma putativa.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione Penale ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Con riferimento alla dedotta esimente, la censura è stata giudicata generica e manifestamente infondata: il giudice di merito aveva correttamente valorizzato le stesse dichiarazioni dell’imputato, il quale aveva negato di aver pronunciato ingiurie, rendendo così contraddittoria la tesi difensiva dell’errore sulla presenza di un atto arbitrario dei pubblici ufficiali.

Quanto, invece, alla causa di non punibilità, il ricorso è stato accolto. La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento (Sez. 6, n. 23623 del 21/05/2024), ribadendo che la modifica introdotta dalla legge n. 77/2019, che ha reso l’offesa non lieve per i reati contro la pubblica amministrazione, non può trovare applicazione per i fatti commessi antecedentemente alla sua entrata in vigore. La nuova disciplina, infatti, incide su norme sostanziali in senso sfavorevole al reo e non può operare retroattivamente.

Nel caso di specie, il fatto era stato commesso il 13 aprile 2018, quando l’art. 131-bis cod. pen. non prevedeva alcuna preclusione per il delitto ex art. 341-bis cod. pen. La Corte di appello, pertanto, non avrebbe potuto escludere l’applicabilità dell’istituto. La Corte ha inoltre evidenziato come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20.10.2025, abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 cod. pen.

La sentenza impugnata è stata, quindi, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, affinché verifichi la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, mentre il ricorso è stato rigettato nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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